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Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

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Comparetti, Domenico: Iscrizioni arcaiche di Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0283

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successione, trattandosi di un morto, ed è quanto
v'ha di men chiaro in tutta la legge. Trattasi
della ripresa di una lite giudicata, quando l'assun-
tore di un impegno venga a morire prima di aver
soddisfatto e siavi chi per lui; e si prescrive la
procedura per tal caso. Il soggetto della lite pare
sia una obbligazione scritta (oìorà) di cui il morto,
si fosse dichiarato mallevadore {àvòegàpevog) o die-
tro una lite perduta {vsnxa[,u'vog) si fosse o fosse
stato dichiarato debitore. Morendo egli mentre va
temporeggiando (óia^aXó^svog) o facendo tratta-
tive {óiafeLTittpLsvoc), se altri vi sia (o vi siano) per
lui che subentrino cioè nei suoi averi e quindi nei
suoi impegni, questi avranno diritto di rinnovare
la lite, richiamandosi a quanto già la prima volta
che fu discussa opponeva il morto. Il giudice dovrà
giudicare udendo quanto dicano i testimoni. Tutto
ciò potrà farsi solo quando si tratti di una causa
esaurita completamente fino al giudizio, ossia già
vinta (n'xa), e sia vivo il mnemone che vi assi-
stette e i testimoni relativi. I testimoni di cui si
parla sono certamente i testimoni delle scritte in
questione. E queste scritte devono esser prodotte
in giudizio, tanto l'obbligazione {oìotù) quanto l'atto
di malleveria (dróoxd) se vi sia; i testimoni re-
lativi che non han da fare che confermare l'au-
tenticità degli atti da loro firmati o dare su quelli
spiegazioni, non devono deporre in quelle forme
(probabilmente per iscritto, come in Atene) che si
prescrivevano pei giudizi ordinari xarà (imrvqavg,
ma verbalmente, in consulto e interrogatorio (óià
fiwXàg xuì óioi'fiwq) col giudice. Se poi la parte
avversa impugnasse o negasse l'autenticità delle
scritte confermata dai testimoni, il giudice dovrà
istituire uno special giudizio su quanto essa op-
ponga e giudicare sulla sua coscienza; e se il giu-
dizio sia favorevole ai testimoni, questi riceveranno
dai soccombenti una volta il valore della somma
in questione. Il caso di una condanna dei testimoni
per complicità in scritture provate false non è con-
templato qui perchè spettante alle leggi penali;
come sempre, non si fa che determinare l'am-
menda da darsi per indennizzo dell'accusa gravis-
sima e perigliosa.

Col. IX, 1.26 oloxàvq, qui e sotto a 1.35 oloxàv, parola
nuova; risulta da ambedue i luoghi ove ricorre
che trattasi di una scritta di cui uno può esser
debitore e che può esser prodotta in giudizio.
La parola si spiega dalla materia su di cui tale

scrittura era fatta che si vede essere stata pelle
di pecora; abbiamo in Hesychio olmròg, yixùv
6 ànò èqi(ùv. Erodoto poi in un luogo notissimo
(V, 58) ci narra che rag §CfiXovg òup-d-éQug xu-
XéovGi ano rov naXmov ot'ìcorec, ori xozs iv cnàvi
§i§Xwv è%qéovxo óiydéorfii uiyérfii ts xcà oìérjto.
Se dunque vale questa spiegazione, scriveremo
olwxàvg. Che anche il celebre cretese Epimenide
all'epoca a cui certamente risale la nostra epi-
grafe scrivesse sopra pelli è provato dal pro-
verbio 'Emfievióeiov ós'o/acc; cfr. Nitsch De kistoria
Hom. I, p. 70 sg. Sull'uso della skytale fra gli
spartani nello scrivere le obbligazioni ved. Schol.
Aristoph. Av. 1284, Bùchsenschutz. Besitz u.
Erwerb p. 483 e Mtsch, op. cit. p, 75. L'uso
delle obbligazioni scritte è anteriore alla legi-
slazione di Zaleuco (660 av. Cr.) che le proibiva,
Strab. 260, Zenob. Prov. 5, 4.

1. 26 óiafiaXófievog pare valga qui presso a poco
quanto àvaftaXó/Asvog.

1. 28 i] tovt(lì dXXog, una di quelle espressioni
troppo laconiche che spesso s'incontrano in que-
sta epigrafe; s'intende però che si allude a chi
possa rappresentarlo ne'suoi impegni dopo la
sua morte, ed dXXog al singolare non esclude
la possibilità che sia più d'uno, come infatti
abbiamo poi il plurale a 1, 38. È l'erede o gli
eredi cfr. XI, 31 sgg.

1. 28 sgg. èm(imXév, credo poter dare come certa
questa correzione dell' smtioXig che si legge nel
testo; dello scambio fra il /v e il M c'è più
d'un esempio, ed anche dell'* per e abbiamo
esempio in avatXi&ai a col. XI, 4. Questo com-
posto non ricorre che qui e poco dopo ; che trat-
tisi di un ritorno su di una lite giudicata si vede
abbastanza chiaramente anche dalla condizione
che il mnemone sia vivo.

1. 32 o ixvdixwv assiste ai giudizi e probabilmente
registra e conserva gli atti. È menzionato an-
che a col. XI, 16, 53.

1. 34, qui, come sotto i testimoni, sono per questo
caso distinti colla qualifica di ol im^dXXovrsg,
che traduco relativi, come quelli che firmarono
le scritture in questione,
ib. uvóo%a, la voce in questa forma sarebbe
nuova e converrebbe pensare ad un avdo%ov di
cui qui avremmo il plurale. Probabilmente però
va letto àvóoxà{ó) ó' è'xsv ossia àvóoxùv f è'xev.
È il documento di accettazione o malleveria ri-
lasciato dall' ccvdet; àfie rog.
 
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