Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

DOI Artikel:
Comparetti, Domenico: Iscrizioni arcaiche di Gortyna
DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0282
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
- 270 -

assegnato dal padre o dal fratello, da cui essa
eredita, il marito da lei ricusato ; in tal caso, se
abbia figli da un altro e questi muoia, ai figli
tocca la metà degli averi materni, e la madre
può passare a seconde nozze con un altro che
sia della sua tribù ritenendo l'altra metà ; essen-
dovi figli, non è obbligata a sposare xmimpàXXcov;
non così però se non vi siano figli. — Rimane
oscuro il perchè di questa distinzione dai casi
precedenti e da quanto segue immediatamente,
1. 30 sgg. Non ne emerge di nuovo altro se non
che il marito possa essere assegnato alla ere-
ditiera dal padre o dal fratello da cui eredita,
ed essa possa ricusarlo; ma non si può sup-
porre che la legge desse facoltà al padre ed al
fratello di non uniformarsi in ciò a quanto era
per ogni caso prescritto dalla legge; tutto al
più si può supporre che si lasciasse loro il diritto
di scegliere piuttosto uno che un altro dei con-
sanguinei aventi diritto alla mano dell'eredi-
tiera, e la legge non facesse che fissare la gra-
duazione dei diritti pei casi in cui nulla fosse
determinato dalla volontà paterna o fraterna.
È facile pensare che nella maggior parte dei
casi i matrimoni delle ereditiere avesser luogo
vivente il padre o il fratello.

Col. Vili, 1. 29, ài tyqaxxm, cioè come sopra pel
caso della nubile, VII 50 e sg. Vili, 13 sgg.

1. 30 sg. la ereditiera vedova non è libera di
sposare chi vuole se non pel caso che abbia
figli, poiché così rimane assicurato il corso dei
suoi averi secondo lo spirito di questa legge.
Si richiede soltanto che scelga nella sua tribù,
e neppur questo è affatto obbligatorio. Se non
ha figli è soggetta a quanto è prescritto per
la nubile.

1. 43, i TTctTQwsq e i fiatqasg che qui e poco dopo
e altrove troviamo menzionati non sono certa-
mente, gli zii paterni o materni; quelli, come
interessati non possono esser chiamati a tali
uffici, e del resto la legge li chiama, quando
ne parla, fratelli del padre. Sono invece i nonni,
ossia il padre del padre e della madre e gli zii
del padre e della madre. Tale è il senso in cui
trovansi pur quelle voci adoperate da Pindaro
e da Stesicoro.

L 46 latrai, non nuova, ma solo nota in testi di
dubbia autorità era fin qui questa forma iàaaa
per soiiaa su di cui ved. Ahrens D. D. p. 325.
ib. ar) d'r] imfiàXXwv, questo articolo si riferisce

all'altro che è a col. VII, 29 sgg.; s'intende
dell'imftàXXwv òrtvCsv il quale, se c'è, ha diritto
finché sia immatura l'ereditiera a una metà
V èmxaQTcìa. Cfr. la nota a col. XII, 22-35.

1. 55, s[vav]zi dobbiamo rammentare quanto os-
servammo (a col. I, 40) sull'uso di àwl in
questo testo. Con questo breve articolo si ri-
mette alla competenza del xóa/.iog, come in Atene
dell'arconte (M. u. Sch. Alt. Proc. 470), quelle
cause di litigio per diritti alla mano dell'ere-
ditiera che eran soggetto eli ciò che in Atene
chiamavasi èmàixcufia e rendevano l'ereditiera
im'óixog o 11 disputabile. „

Col. IX, 1 sg. La lacuna che è nel blocco tro-
vato dall'Haussouiller fu supplita da più d'uno e
per ultimo dal Blass {Ehein. Mus. XXXVI, 1881,
p. 612 sgg.). Tutti questi supplementi ora si chia-
riscono erronei. Quelli da me segnati risultano
necessariamente dal resto dell' epigrafe che ora
conosciamo. Per le due prime righe ai xa Tcarr.Q
!] àósXmòg è imposto dai luoghi col. Vili, 41,
col. V, 2 sg.; per la 3-4 av[tcòv firj tóvrcov rcòvg
TiarQwavi; xaì] risulta necessariamente da quanto
si legge a col. XII, 25 sgg. e finalmente rj àno-
óóOai a 1. 5 ed ai ef àXXai a 1. 8 son desunti
dalle forinole che s'incontrano a col. VI, in ar-
ticoli simili a questo. Riman dubbio su quel-
l'ai' xrji che ho segnato a 1. 6. Forse altri pre-
ferirà sgfj[uv, ma a me pare questa espressione
non sia dello stile di questo testo. Che si tratti
di cosa puramente facoltativa già s'intende, né
la legge è sempre esplicita in casi tali; cfr. p. es.
col. IV, 29 sgg. e la nostra nota ivi. È chiaro
pure il senso; l'amministrazione spetta in ogni
caso ai nàtqmeg e ai /.laTQwsg, ma alienare o
impegnare comunque i beni della ereditiera essi
non possono che nel solo caso, in cui non vi
siano impàXXovTsg ossia tali consanguinei che
abbiali diritti alla mano o alle sostanze di lei.
Se vi sono, la alienazione o altro simile non
può essere effettuato che da essi o col loro con-
senso, come è detto del padre per le sostanze
lasciate dalla moglie, col. VI, 32 sgg.

1. 18 sg. la lezione è certa anche pei luoghi sup-
pliti risultando dal confronto col luogo parallelo
a col. VI, 25 sgg.

1. 24-43. Qui seguono alcuni articoli relativi a
contrattazioni o altri interessi, fra parenti o no.
Il primo di questi si connette ancora col diritto di
 
Annotationen