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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0156

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269

GORTYNA — SECONDA EPOCA

270

soddisfazione. Trattasi di un majale che ferisce o
comunque danneggia un xagraìnog. Che un majale
valga meno di un xaqxalnog, non spiega la cosa,
poiché poteva anche esservi equivalenza, se p. es.
il xaQtuìnog fosse un piccolo vitello e del resto,
secondo la prescrizione generale, vi poteva essere
l'indennizzo per prezzo sborsato. Parrebbe che qui
qualche colpa per parte del proprietario del majale
vi potesse essere, forse per aver trascurato qual-
che precauzione che una legge imponesse nel te-
nere i majali, considerati questi animali come
specialmente pericolosi. Ma ciò è congettura di
poca sostanza; e il vero non si potrà sapere
che se mai si trovi la parte perduta. Nella quale
se tutto si riferisse a questo caso o altro caso
fosse anche contemplato, non possiam dire. Certo
è che in principio di quanto rimane della se-
conda colonna abbiamo le ultime parole di un ar-
ticolo in cui pur si parlava della soddisfazione
da darsi, come si rileva da quel rò fiafov xu-
xuGxuceì.

Viene poi un articolo in cui si contempla un
caso speciale pel procedimento ; il caso cioè che
l'animale offeso sia un giumento, cavallo, mulo,
asino. In eccezione a quanto fu già prescritto in
generale, per questi animali, nel caso che il danno
ricevuto sia tale da rendere impossibile di menarli,
o siano morti, non si richiede che sian portati, ma
il proprietario deve chiamare la parte offenditrice
dentro cinque giorni in presenza di due testimoni
per mostrare ad essa l'animale là dov'esso si trova.
Abbiamo spiegato questa eccezione per questi ani-
mali osservando ch'essi, a differenza dei bovini,
ovini, suini, non hanno più alcun valore quando
sono resi inabili al lavoro, o son morti; e ciò d'ac-
cordo e in conferma del significato che sopra ab-
biamo attribuito all'atto richiesto dalla legge di
menare, portare, mostrare.

Finalmente un' aggiunta a tutto quanto precede
circa il procedimento, stabilisce l'obbligo del giu-
ramento (quando la parte avversa lo richieda) per
la parte offesa e i testimoni quand'abbiano ese-
guito la prescrizione di menare, o portare o chia-
mare per mostrare, come appunto si stabilisce

nella Grande Iscrizione (III, 49 sg., IY, 6 sg.) la
stessa cosa per la donna divorziata circa il bam-
bino che deve "portare al passato marito perchè
lo prenda come cosa sua.

Incomincia poi un articolo sui cani offesi, a
quanto pare, non da altri animali ma da uomini,
sul quale nulla possiamo congetturare; e dei cani
pare seguiti a trattarsi ancora in principio della
col. seguente.

Col. Ili, 2, fra i vari supplementi possibili di que-
sto luogo, difficile per l'oscurità in cui siamo
circa il soggetto, mi pare il più verisimile sia
questo che ho creduto poter segnare nel testo.
Parmi assai probabile che si tratti di cani, come
in fine della col. antecedente, ma qui propria-
mente di cani da caccia. Sappiamo dagli scrit-
tori l'usanza degli antichi già rappresentata
in Omero, eli uscire accompagnati da due cani ;
questi dovevano probabilmente servire anche
per uso della caccia. Pare che qui si tratti del
caso che alcuno abbia prestato (?) altrui una
coppia di cani da caccia e questi, per morte del-
l'animale o altra ragione, non possa renderli
come li ha ricevuti, ma renda una coppia di-
versa e non apparigliata (àXlofoi); la legge di-
rebbe che non sia diritto a querelare quando
siano ambedue da caccia {èmbvTai); se poi tal
qualità non abbiano ambedue, dovrà colui che
ricevette i cani rifare al proprietario una volta
il prezzo dell'animale.

1. 5, ósxaà^svog par supplemento sicuro, per quel
che sotto si legge a lin. 10; anche qualche leg-
gera traccia del /w parmi scorgere nel calco.

1. 7, spazio vuoto dopo xazaarualsì:] ; non c'è bi-
sogno di leggere [x]ai, nè veggo alcuna traccia
di lettera nel calco.

1. 8, òvv[i\&a, anche di questa assimilazione ab-
biamo già esempio in àvvioiro n. 151 I, 11 ed
èxffavvrjGs'Tca, ib. III, 6, che ritroviamo anche
qui 1. 15. Si noti che non abbiamo 5qvix« come
in Pindaro. Qui la voce indica certamente, non
solo il gallo o la gallina, ma in generale tutti
i volatili domestici.

1. 10, xQ7jaàf.isvog va inteso qui nel senso di pren-
 
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