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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0176

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309

GORTYNA

SECONDA EPOCA

310

dall'arbitro (cfr. Digest. IV, 8, De receptis, 21)
il quale designava pure il giorno del convegno.

1. 5, sxàixà^co è adoperato qui, non dixà£a> come
in tutti gli altri testi, poiché trattasi di sbri-
gare, terminare il giudizio.

1. 7-9, cioè avròv (l'arbitro) àrrjd^ai vnò ty

rrojjLsvmi, é x snirgàncovri rò xofjiog {avrai). Cfr.
n. 152, IV, 1. 9 fi x ànsXO-rji roo sviavrm. I fxsnyo-
fisvoi, sono gli ènirqànovrsg querelanti l'arbitrio
per non aver soddisfatto all' impegno preso, nel
termine voluto dalla legge.

1. 11, si aspetta in àfinors'Qoig, secondo quel che
precede. Le tracce non corrispondono nel dise-
gno, il quale però dall' Halbherr stesso è per
questo luogo dichiarato non attendibile.

In una delle più antiche iscrizioni del Pythion
(n. 19), abbiamo già trovato menzione dell'arbitro
privato, sia eh' esso fosse indicato col nome di fxéa-
actTog, com'io ho letto congetturando, sia con altro.
Trattasi anche in questo frammento dell'arbitro
privato o compromissario, come dicevano i Romani,
ma con qual nome esso fosse designato non rile-
viamo da quel che rimane ; è però certo che quel-
1' eli x sniTQunwvTi corrisponde all' òi xa óixà^sv
àfròg è(faiQT\i dell'iscrizione più antica. È impor-
tante questo frammento che aggiunge qualche cosa
a quanto sappiamo su questi arbitri fra i Greci. Le
iscrizioni fm qui ci avevan dato notizie circa tale
sniTQonf] elg ìdiwTrjv nelle contese fra città e città;
anche in questioni private le iscrizioni delfiche ci
offrivan menzione di arbitri (xoivoi) per le contese
che potessero nascere fra il servo emancipato e
il padrone ; ved. Schòmann, Antiquitat. jur. pub.
Gr. p. 367, Egger, Mém. sur les traités publics dans
l'antiq. p. 67 sgg., Foucart, Mém. sur les affranchis
p. 39 sgg. Presso Demostene (in Mici. 94) abbiamo
il testo della legge ateniese relativa a questi dieteti

privati: èàv ós rivsg nsQi dvii§oXaioìv lòCtov nqòg
àXXrjXovg àiupiafirptotìi xcà fiovX dovrai dtcciTtjZYjV iXs-
<S&ai òvrivovv, si-s'tìTco airoìg aigeTcr&at dv àv fiov-
Xmvrai' ènsióàv dh é'Xmvrai xarà xoiròv, fisvercoGav
èv roìg vnò rovrov SiayvcoG&sÌGi xcà firjxsri fisra-
(fSQézioffav ànò rovrov è(p srsQov dixaGriqQiov ratirà
eyxXrjfiaia, àXX' sGrco rà xQi&évra vnò iov óiairi]-

vov xvqicc. Ved. per altri luoghi di scrittori antichi
Meier, Die Privatschiedsrichter unti die òffentlichen
Diàteten Athens, Halle 1846 ed Hermann-Thalheim,
Gr. Bechtsalterthumer p. 98 sg.

Quel che già sapevamo si riferisce all'obbligo
che la legge imponeva alle parti contendenti : la
legge di G-ortyna, in questo che ne rimane, tocca
più particolarmente degli obblighi dell'arbitro. Per
qual soggetto di contesa si lasci deferire il giu-
dizio all' arbitro privato non possiam dire, troppo
vago essendo il significato della parola %qrjiog.
Nella Grande Iscrizione xQt0? y * à^inoXicovn
(Col. VI, 26, IX, 19) è una cosa di cui si discute
la proprietà; qui ove abbiamo la formola enirgé-
nsiv rivi rò %Qéog rov óeìva il significato di xqéog
è quello più generico di affare, interesse. Trattasi
d'interessi che possono più specialmente concer-
nere uno dei contendenti, e possono anche con-
cernere egualmente ambedue.

Quel che rileviamo sul procedimento dal fram-
mento superstite può riassumersi così:

Le due parti contendenti commettono di co-
mune accordo il giudizio ad un arbitro di loro
scelta. Non rileviamo se questi potesse ricusare
l'ufficio; probabilmente, sì; ma quando avesse ac-
cettato, ossia arbitrio recepto, egli fissava il tempo
e il luogo in cui trovarsi tutti insieme a trattare
la cosa per devenire al giudizio. Se pel giorno
indetto, sia l'arbitro, sia alcuna delle parti, man-
casse al convegno, doveva essere probabilmente
dalla legge stabilita una multa. Quando però ciò
accadesse per legittimo impedimento, niuno po-
teva essere multato. Presenti che siano e riuniti
tutti nel luogo designato, l'arbitro deve sbrigare
il giudizio dentro tre giorni. Se questo ei non fac-
cia, ossia se mandi il giudizio più in lungo di
quanto è stabilito dalla legge, le parti conten-
denti divengono suoi accusatori (fisfi^ofiévoi) ed
ei vien condannato ad un indennizzo o multa da
pagarsi a quella delle parti di cui l'interesse è
in questione; l'ammontare dell' dia non è deter-
minato, ma pare sia quella che emergerebbe dal
giudizio per una delle due parti, se fosse pronun-
ziato (?) Se poi l'interesse in questione rifletta am-
bedue le parti egualmente.. . qui il frammento
rimane interrotto e non possiamo completarlo.
 
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