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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 6.1896

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Scialoja, Vittorio: [Di un frammento di Legge Romana scoperto in Taranto, 2]: note alla legge municipale tarentina
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https://doi.org/10.11588/diglit.8556#0217

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421

SCOPERTO IN TARANTO

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terminata, la lex peculatus romana, di cui le sei linee
ci conservano il ricordo, sarebbe ancbe anteriore ad
una lex Cornelia, che forse fu emanata in tale materia.

Passando alle particolari espressioni, che richia-
mano la nostra attenzione in queste prime linee, no-
terò, che la forma per litteras publicas (linea 8), nel
senso di documenti specialmente di contabilità, trova
riscontro nella legge di Genetiva capo 81, linea 22 ed
in Cicerone prò Quinti. 11, 38; Verr. II, 4, 12, 27
e II, 5, 22, 56 ('). Inoltre è da, osservare che la for-
mula petitio exactioque eslo (linea 0) è essa pure segno
che la legge è piuttosto antica e ci conferma nella esatta
terminologia. Infatti petilio (v. anche 1. 35) è la parola
propria (2), ed essa sola si trova nella lex Mamilia c. 54,
come nella tavola di Eraclea lin. 19, 97, 107, 125,
141 ; mentre nella lex coloniae Genelivae, almeno
nel testo, quale ci è pervenuto, si ha petilio nei casi
97 e (31, ma in questo ultimo poi relativamente ai
magistrati si aggiunge exatiio iudicatioqne ; nei capi
74, 75, 81, 82, 92, 93, 97, 104 si ha petitio per-
secutioque; nel capo 73 petilio perseculio exactioque ;
nei capi più recenti 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132
si ha la forma sovrabbondante aclio petilio persecu-
tioque ex h. I. ius poteslasque eslo. Nelle leggi Sal-
pensana c. 26 e Malacitana c. 58, 62, 67 si trova
pure aclio petilio perseculio. Per la storia di queste
inutili ridondanze è degno d'attenzione, che mentre
nella lex Mamilia capo 54 si ha solo petitio, nella
legge di Genetiva capo 104, in una disposizione cor-
rispondente a quel capo della lex Mamilia, si ha pe-
tilio perseculioque, e più tardi Callistrato nella L 3
D. de term. moto 47, 21, riferendosi a simili dispo-
sizioni della legge agraria di Cesare, usa le parole
actionem petitionem (3).

In quanto ad exatiio, che si legge pure nella li-
nea 0 della tavola, veggansi lex latina tab. Bantinae
linea 9, lex Mamilia c. 55, lex col. Genetivaec.GÌ, 73,
lex luci Spolelini linea 17.

(!) Per la sostanza vedi pure 1. 12 (10) pr. D. ad log. Jul.
pccul. 48, 13: Cfr. pure 1. 10 (8) § 1 eod.

(2) Vedi lex Acilia linee 3, 4, 41; confr. liruns, Popular-
klac/en nella Zeitschr. f. R. G. Ili, p. 387 e Kleinere Schriften
1, p. 352.

(3) È noto elio il Mommsen ritiene essere la legge agraria di
Cesare precisamente quella che noi chiamiamo, secondo la col-
lezione dei gmmatici, Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena
Fabia. Vedi su ciò anche il de Petra. Ma la cosa non è del
tutto certa.

La disposizione contenuta nelle linee 7, 14 della
prima colonna della nostra legge tarentina si riferisce
alla caulio praedibus praediisque dei primi magistrati
del municipio allora costituito. Parecchi punti parti-
colari sono qui degni di nota.

Le parole IIIIvir\_ei\ aedilesque (linea 7) non
debbono farci credere che in Taranto vi fossero
quattro quatuorviri oltre gli edili; più oltre tro-
viamo nella linea 14 della legge stessa: comitia duo-
vireis aedilibusve rogandeis e l'espressione Hltvir
Ilvir aedilisve nella linea 39, e nella linea 44 duo-
virum. Questa oscillante terminologia può spiegarci la
varietà anche altrove spesso notata (') e ritenuta come
eccezione ad una regola, eh' io credo sia piuttosto un
uso osservato all' ingrosso, che una vera regola.

Per la forma quei h. I. primei erunt, deve riscon-
trarsi la legge di Genetiva capo 69 : Ilviri qui post
coloiiiam dedactam primi ervnt, e sono da vedere
anche il capo 70 della stessa legge e il capo 26 della
legge Salpensana.

Kiguardo alle espressioni delle linee 7, 8 : quei
eorum Tarentum .venerit is in diebus XX proxumeis
quibus post hanc legem datam primum Tarentum ve-
nerit, le quali fauno pensare ad una nomina fuori di
Taranto, ho già fatto qualche osservazione più sopra.

La disposizione contiene in sostanza per i primi
magistrati ciò, che per gli ulteriori è ordinato nelle
linee 14-20; così anche nella legge Salpensana capo 26
si parla insieme dei primi e degli ulteriori magistrati.

Le parole quei prò se praes stai della linea 9 ac-
cennano alla garanzia da prestarsi dai magistrati. Cfr.
circa questo praes stai o praesslat Varrò, de l. I. 5,40;
Festus, ep. v. manceps (P. 151) (-).

(') Cfr. Marquardt, Slaatsoerto. I", p. 152 seg. Basta una
scorsa data al C. I. L. per vedere conio sia frequente negli
stessi luoghi la denominazione mista dì IlIIviri e Ilviri. Il
supporre una mutazione da colonia a municipio o viceversa è
il più delle volle sforz ilo « inaccettabile. Più probabile è am-
mettere un uso, secondo il quale i primi magistrati ora si con-
sideravano pertinenti al più numeroso collegio dei IIII, ora al
più ristretto ilei II, senza una costante regola giuridica. Trai
molti esempì, istruttivo è quello, che si può trarre dalle due
iscrizioni pompeiane relative a Cuspio e Loreio, G. I. L. X,
n. 937, 938. Vedi tuttavia su questo punto anche l'ipotesi del
De Petra.

(2) Vedi per la sostanza Ihcring, Geist des rom. Rechts
4" ed. (1880) voi. 3, parli, pag. 192 segg. noia 240», e prefa-
zione pag. XII-XXVII. Se la scrittura della nostra tavola fosse
certa, nò vi fosse da temere un errore dell'incisore, le argomen-
tazioni dello Ihering \i troverebbero un importante appoggio.
 
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