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419

DI TTN FRAMMENTO DI LEGGE ROMANA

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La nostra leggo dunque fu data ai Tarantini verso
l'anno 664 di Roma o poco dopo, in seguito alla legge
Giulia de civitate e alla Plauzia Papiria. Siamo cosi
ricondotti al tempo, in cui per la prima volta può dirsi
elio si sia costituita l'Italia.

Passiamo ora all'esame delle singole parti del
frammento rimastoci.

Poiché la prima colonna della tavola, che è indi-
cata col numero ordinale Villi, contiene più di quat-
tro capitoli della legge, con un computo molto al-
l' ingrosso, possiamo calcolare, che i capitoli a noi
conservati sono all'incirca tra il 60° e l'80° della
legge. Nè a diversa conclusione ci condurrebbe l'ana-
logia delle altre leggi municipali a noi note; chè
nella logge di Genetiva i capitoli corrispondenti a
quelli della nostra portano appunto i numeri 75 e 77,
e della legge Malacitana possono riscontrarsi i capi-
toli 60, 62, 67.

Mentre nelle leggi Mamilia, Kubria, Ursonense,
Salpensana, Malacitana i capitoli sono numerati, e
nella Salpensana e nella Malacitana hanno anche ti-
toli ('), nella nostra mancano e numeri e titoli, come
del resto in molte altre

Le prime sei linee della colonna, che ci è rimasta,
contengono la fine di un capo diretto contro il pecu-
lato. Notevole è la somiglianza della disposizione con-
tenuta in queste linee con ciò, che ci è ricordato della
lex Julia peculatus nella 1. 1 D. ad 1. Jul. pecul. 48,
13 (Ulp. lib. 44 ad Sab.): « Lege Julia peculatus
cavetur ne quis ex pecunia sacra religiosa publicave
auferat neve intercipiat neve in rem suam vertat neve
faciat quo quis auferat intercipiat vel in rem suam
vertat, nisi cui utique lege licebit: neve quis in au-
rum argentum aes publicum quid indat neve immisceat
neve quo quid indatur immisceatur faciat sciens dolo
malo quo id peius fiat », e nella 1. 4 pr. eod. (Mar-
cian. lib. 14. Instit.): » Lege Julia peculatus tenetur.
qui pecuniam sacram religiosam abstulerit interce-
perit »; e nella 1. II (9) § 2 eod. (Paul. lib. sing.
de ind. pubi.): « Labeo libro trigesimo oetavo poste-
rioruni peculatum detìnit pecuniae publicae aut sacrae

(') La legge Acilia ha titoli, ma non numeri.

(2) Cfr. legge Agraria, Antonia da Thermessibus, Cornelia
de XX quaestoribus, il frammento Atestino (clic in ciò pure
differisce dalla legge Enbria), la tavola di Eraclea, ecc.

furlum non ab eo factum cuius periculo fuit ». Vedi
pure § 9 Inst. de pubi. iud. 4, 18.

Relativamente a tale reato noi troviamo infatti la
pena del quadruplo, che è comminata nella nostra
legge. Gonfi:. Paul. Sent. 5, 27; 1. 8, § 1 (6, § 2).
D. ad 1. Jul. pecul. 48, 13; 1. 15 (13) eod.; 1. 1 C.
Theod. de crim. pecul. 9, 28 ; Edictum Theoderici 115;
e per analogia 1. 1 C. ad 1. Jul. repet. 9, 27 ; 1. 3,
§ 1 C. de adsess. 1 51 ; 1. 1 C. de his qui ex pubi,
rat. 10, 6.

Si osservi, ma senza darvi troppo peso, che anche
nel testo citato del Codice Teodosiano la pena del
quadruplo è chiamata multa. Per l'uso di questa pa-
rola veggasi Mommsen Staatsrecht l3 pag. 180 n. 2,
dove però converrà per la nostra legge aggiungere che
la parola multa si può addirittura considerare come
appartenente allo stile legale proprio, in quest'appli-
cazione (').

Anche il verbo avertilo (linea 2) è caratteristico
del peculato, e doveva essere usato nelle leggi ante-
riori alla Giulia, alle quali probabilmente allude il ver-
bo avertere, che si legge ancora in Varrone de l-1. 5, 95,
e in Cicerone, Verr. II, 1, 4, 11 e 3, 76, 177.

Ho già avvertito da principio che la linea 3
deve probabilmente integrarsi in base alla citata 1. 1
D. ad 1. lui. pecul. 48, 13.

La nostra tavola dunque ci conferma l'esistenza
di una legge romana sul peculato anteriore alla Giulia
e un po' diversamente concepita, benché sostanzialmente
simile ad essa ; legge sulla quale fu modellato il ca-
pitolo dello statuto municipale. Già il Sigonio, de iu-
diciisll, c. 28 (2), aveva divinata l'esistenza di questa
leggo anteriore, e dietro a lui molti scrittori l'avevano
ammessa Confronta Auct. ad Herennium 1, 12, 22;
Cicero, de invent. 1, 8, 11; Verr. 1, 13, 39; II, 1,
4, 11; 5, 12; 3, 72, 168; 76, ]77;;;ro Cluent. 34,
94; 53, 14:7; prò Murena 20, 42 etc. Se la data
della nostra legge è stata più sopra esattamente de-

(') Cfr. del resto pure Bruns, Popularklaijcn [Klein.
Schriften, I, pag. 325 segg.), Husclike, Multa, pag. 250 segg.

(*) Opp. Mediol. 1736. V. col. 800 segg.

(3) Come p. es. Heineccius., Antiq. rom. IV, 18, § 71 (ed.
Mùhlenbruch 1841, p. 795). Eein, Criminalrecht, p. 674 e in
Pauly, Real-Encycl. d. class. Alterth.v." peculatus V. p. 1268.
Walter, Gesch. des rom. Rechts3 II, § 813, p. 471. Geib, Lehrb.
d. deutschen Strafrechtsl, § 10, p. 51. Zumpt, Criminalrecht,
II, 2, 78 segg. Lange, Alterth. IIP, p. 166.
 
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