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Relativamente alla forma (linea 9) facito......

praedes praediaque ... det si vegga la legge Acilia
linea 57. Notevole parrai la forma ad IIllvir. del:
in generale si trova in simili casi usato il dativo
invece dell'ai coll'accnsativo, e in questa stessa legge
si ha il dativo nella linea 13.

L'obbligo dei magistrati di dare cauzione per la
propria amministrazione fu dal Mommsen Stadtrechte
der lat. Gem. Sai. v. Mal. p. 420, posto in dubbio
per il tempo della repubblica. La nostra legge ci di-
mostra che almeno nell'ultimo secolo della repubblica
quest' obbligo esisteva.

La cauzione rem publicam salvam fore, com'è
chiamata nei testi giustinianei ('), la quale nella legge
Malacitana capo 57, linea 57, è detta ilo pecunia com-
muni e nel capo 60 lin. 32-34 di essa è formulata
pecuniam communem eormn [se. municipum], quam in
honore suo tractaverit salvam is fore, nella nostra
legge è riferita con una formula più particolareggiata
(lin. 10-13, cfr. lin. 17-20), che comprende anche l'ob-
bligo di render conto al senato municipale.

Nella legge latina Bantina lin. 14 segg. e poi
nelle leggi municipali di Salpensa (capo 26) e di Ma-
laga (cap. 59) noi troviamo, che dai magistrati e da
coloro, che chiedono le magistrature, si esige anche
un giuramento di osservare rettamente le leggi (-). Di
tale giuramento non è fatta menzione nei frammenti
della nostra legge ; ciò non esclude, che forse in altri
capi il giuramento non fosse richiesto; ma è tuttavia
da notare che la disposizione contenuta nelle linee 14-
20 è tanto simile all' insieme dei capi 59-60 della
legge Malacitana (:)), i quali impongono l'obbligo di
giurare prima dell'obbligo di dare cauzione, che, se
il giuramento fosse stato ordinato anche dalla legge
tarentina, sarebbe probabilmente stato disposto appunto
prima o in quelle linee, le quali invece parlano solo
di cautio praedibus praediisque.

L'obbligo del magistrato, cui la cauzione è data,
di iscriverla in tabuleis publiceis linee 13-20 (4) cor-
risponde perfettamente a quanto troviamo in altre

(') L 3 i. f. 1). de pec. 15, 1 ; 1. I pr. § 17 D. de mag.
conv. 27,8; 1. 2 § 5 D. ad munic. 50,1; 1. 17 § 15 1). eod.

(2) Cfr. nella lex col. Genetivae cap. 81 il giuramento ri-
chiesto ai contabili.

(3) Cfr. cap. 57: cum hac lege iuraverit caverilque.

(4) Circa queste tabulae pul/licae (libri pubblici) cf r. pure
Lea; col. Genet. c. 81.

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leggi a proposito di simili disposizioni, come, per esem-
pio, nella legge latina della tavola Bantina linee 21.
22, 30; nella legge Acilia linea 58; nella legge Agra-
ria linea 46; nella legge di Genetiva capo L3I li-
nee 1, 3, 10.

L'obbligo del magistrato, che tiene i comizi (linea
14 e segg.), di far prestare cauzione da coloro che
domandano le magistrature, prima che sia proclamato
il voto della maggior parte delle curie, ha riscontro
nella legge Malacitajia capo 57 linee 54-58 (').

Le lineo 21-25 si riferiscono al rendimento dei
conti al senato municipale imposto a tutti coloro, che
hanno gerito i pubblici negozi. Un confronti! si può
trovare nelle disposizioni della leggo di Genetiva
(capo 80), concepita in modo molto simile, e della legge
Malacitana (capo 67) più differente nella forma.

Riguardo al gercre cf. 1. 2 § 1 D. ad munic. 50, 1
(Ulp.): « Costimi autem in republica accipere debemus
pecuniam publicam tractare sive orogandam decernere ».

Le linee 26-31 della tavola contengono un'impor-
tante disposizione relativa ai membri del senato mu-
nicipale, i quali debbono avere, dentro il territorio del
municipio Tarentino, un edificio di non meno che 1500
tegole. Contro coloro, che mancassero a tale obbligo,
è comminata la pena di 5000 sesterzi l'anno. Questa
disposizione nella sostanza è simile a quella del capo
91 della legge di Genetiva, che impone al decurione,
all'augure e al pontefice di avere domicilium in ea
colonia oppido propiusve it oppidum passus co...
unde pignus eius quot satis sit capi possil ; ove è
da osservare che domicilium deve significare domus,
come si poteva già desumere dal confronto col capo 98
linee 33-34 qui in ea colonia intrave eius coloniae
fines domicilium praediumve habebil.

Il precetto della legge aveva due scopi: di assi-
curaro la permanenza dei decurioni nel municipio (2),
e di avere una certa garanzia (3), per la quale soleva
anche richiedersi un determinato censo (4). Il resul-
tato era che l'amministrazione municipale dovesse ri-
manere nelle mani della classe più facoltosa.

(>) Cfr. pure cap. 59,60.

(2) Cfr. 1. 1 D. de decur., 50, 2.

(3j La proprietà di una casa per garanzia si trova anche
molto più tardi e ad altro scopo richiesta in una costituzione
di Arcadio ed Onorio, 1. 36, C. Theod. de fund. patr., 5, 13.

(4) Cfr. Cicero, Verr. II, 2, 49, 120 e 122; Plinius, Epist.
I, 19, 2, etc; vedi Marquardt. StaatsvertraUuny, I8, pag. 180.

DI UN FRAMMENTO DI LEGGE ROMANA
 
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