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425

scoperto in taranto

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Degna di nota è la misura della casa secondo il
numero delle tegole, della quale però, come mi fa os-
servare il chiarissimo do Petra, ci fornisce un altro
esempio il capo 76 della legge di Genetiva : Figlinas
teglarias maiores tegiilarum CCC, che il Mommsen
riferiva invece alla produzione di non meno di 300
tegole.

Non isfuggirà ad alcuno Tinte lessante disposizione
delle linee 29-31 diretta a punire gli acquisti di
case fatti in frode della legge, cioè compre e manci-
pazioni simulate, ovvero fatte ftduciae causa.

La proibizione di demolire in tutto o in parte
gli edifici, che si trova nelle linee 32-38, ci era già
nota per la legge di Genetiva capo 75 e per la legge
Malacitana capo 62 ('). Si osservi nella nostra la
clausola quod non deterius restituturus erti, felice-
mente letta dal eh. prof. Gatti dopo molto difficoltà.

A quanto si riscontra nello due leggi or ora ci-
tate la nostra aggiunge anche nelle linee 35-38 la
determinazione dell'uso del denaro ritratto dalla pe-
nalità. Per il consumere pecuniam in ludeis veggasi
anche la legge di Genetiva capo 70-71.

Nelle linee 39-42 noi ritroviamo relativamente
ai poteri dei magistrati circa le vie, fosse e cloache
precisamente la medesima disposizione, che ci è data
nel capo 77 della legge di Genetiva. La nostra legge
però dimostra che il principio di quel capo 77 deve
correggersi leggendo si quas invece di si quis. D'altra

(') Confr. per la sostanza di queste disposizioni Bachofen,
Ausgewàhlte Lehren des romischen Civilrechts, pa<*. 185 e segg.
Mommsen, Stadtreehte, pag. 480 e segg. e Commento alla
legge Ursoncnse in Ephemeru epigraphica, III, pag. 111. De
Ruggiero, Dizionario epiyrafìco, I, pag. 20.'i e segg.

parte nella linea 41 della nostra legge manca dopo
sine iniuria la parola privatorum, che si trova nella
Ursonenso. — Della formula IIHvir llvir aedilisve
ho già fatto cenno più sopra.

Maggiore novità, come già più sopra ho avuto
luogo di ricordare, presenterebbe certamente il capi-
tolo, del quale alla tino della colonna ci sono con-
servate le due prime linee; ma cosi monco com'è,
esso non può intendersi in modo sicuro, uè mi paro
che sia qui il luogo di mettere innanzi congetture
prive di base sufficiente (').

Terminate in'tal modo lo brevi osservazioni spe-
ciali sopra ciascun capitolo, chiuderemo queste note
osservando, che lo schema generale delle leggi muni-
cipali si è mantenuto per secoli senza grandissime
variazioni, sicché al tempo di Domiziano si hanno
capitoli perfettamente simili a quelli di ima legge
di poco meno di un secolo prima di Cristo. Ciò di-
mostra che la somiglianza esisteva non solo fra le
leggi date in una medesima occasione e in base al
medesimo schema, ma anche fra i diversi schemi dei
varii tempi. Questo c'insegna ad andare assai cauti
nel determinare l'identità di una legge sul fonda-
mento di poche frasi di essa.

Vittorio Scialoja.

(') Notevole è il termine del sessennio, dir è molto raro
nel diritto romano. In questo momento io ne rammento solo
tre esempi, i quali non pare abbiano neppure la minima ana-
logia col caso nostro: e suini la legge Visellia (Ulpiano I!, •">);
l'editto di Claudio Ripiano 3, 0) e in tempi molto posteriori
una costituzione di Onorio e Teodosio, che forma la 1. 171 C.
Theod, de decurion. 12, 1.
 
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