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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 6.1896

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De Petra, Giulio: [Di un frammento di Legge Romana scoperto in Taranto, 3]: le fonti degli statuti municipali
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https://doi.org/10.11588/diglit.8556#0224
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di un frammento di legge romana

436

La Mamilia, quantunque nata con una legge agraria,
e per la deduzione delle colonie, valse non per queste
solamente, ma anche per i municipi. Perchè tutte le
volte che ne' suoi tre capitoli accenna a colonie e a
deduzione di colonie, aggiunge immediatamente i mu-
nicipi e gli altri luoghi di cittadini romani, che essa
enumera identicamente alla tavola di Eraclea ('): e
questa aggiunzione dei municipi, delle prefetture, dei
fori, dei conciliabuli deve dirci che la Mamilia ebbe
importanza per la costituzione di tutte quante le città,
siano colonie, siano municipi.

Parve dai suoi tre capitoli, che la Mamilia fosse
destinata a regolare la limitazione ed i confini del
territorio coloniale e municipale (2); ma è probabile
che abbia statuito anche su qualche parte assoluta-
mente propria dell'amministrazione delle colonie. Poiché
la legge municipale fatta dalla generazione sullana,
mirando più specialmente ai municipi, forse lasciò in
rapporto alle colonie qualche lacuna, che sarà stata
colmata appunto da questa legge. Abbiamo di ciò un
indizio nel capo XCVII della Genetiva, che trattando
un obbietto assolutamente colonico, qual è il patro-
nato della colonia riservato al deduttore di essa ed
ai suoi discendenti, richiama precisamente la lex Mia.

III.

La terza legge municipale di carattere generale è
contenuta nella tavola di Eraclea, nella quale bisogna

(') K. lui. Quae colonia Ime lege deducta quodve mu-
nicipium praefectura forum concilìabulum constitutum erti ...
magistratus qui in ea colonia municipio praefectura foro con-
ciliabulo iure dìcundo praerit. — K. liih ... colonis muni-
cipibusve. — K. lv ... Qui hac lege coloniam deduxerit, mu-
nicipium praefecturam, forum conciliabulum constituerit, in eo
agro, qui ager intra fines eius coloniae municipii fori con-
ciliabuli praefecturae erti ... quicumque magistratus in ea
colonia municipio praefectura foro conciliabulo iure dicundo
praerit. — E da notare che la Mamilia, come legge colonica,
prepone costantemente le colonie ai municipi; la tavola di
Eraclea e la lex Rubria mettono sempre innanzi i municipi
alle colonie, ma in compenso nominano immancabilmente prima
i Ilviri (magistratura delle colonie) e poi i IlIIviri (magistra-
tura dei municipi). Non è quindi a pensare, pel tempo di Ce-
sare, a una maggior considerazione dei municipi rispetto alle
colonie, o delle colonie rispetto ai municipi. Nè prima di quel
tempo si era formata un' opinione gerarchica sulle due categorie
di città, poiché la legge agraria del 643 (G. I. L. voi. I, n. 200,
linea 31) ha: (quei ager colonieis seive moijnicipieis, seive quae
prò moinicipieis co/o(nieisve sunt).

(2) « DietechnischenDctailfragcn des Agrarwesens», Mouim-
sen in R5m. Feldm. II, pag. 224.

distinguere due parti: l'una (relativa a Roma) che
regola le dichiarazioni per le gratuite distribuzioni di
frumento, la polizia delle strade e gli edifizì pub-
blici ; la seconda (che riguarda la costituzione munici-
pale) tratta l'eleggibilità dei decurioni e dei magistrati,
il censo da farsi nel tempo stesso che a Eoma, l'ap-
plicazione della legge ai municipi fundani.

Nel memorabile commentario, di cui il Savigny (')
ha arricchito questa legge, si dimostra:

1. che essendo identica alla legge, cui accenna
Cicerone in una lettera del 709 a Lepta (4), fu ro-
gata in quello stesso anno da Cesare dittatore.

2. che essendo Julia pel suo autore, e muni-
cipalis pel suo contenuto, è quella stessa legge, che
vien chiamata lidia municipalis in una lapide Pa-
tavina (:i).

3. che è la legge indicata nel Digesto e nel
Codice abbreviatamente col titolo di municipalis;
poiché se a tempo dell' impero si fossero avute pa-
recchie leggi municipali, i giureconsulti, a scanso di
equivoci, le avrebbero distinte col nome dell'autore
di ciascuna ; ma avendo detto semplicemente * munici-
palis, ad municipalem », una sola era per essi la legge
municipale, e quest'una non può essere che la Mia
municipalis della tavola di Eraclea.

L'argomentazione ha nel primo punto l'evidenza
della luce meridiana, poiché la tavola di Eraclea con-
corda non soltanto con la notizia contenuta nella let-
tera di Cicerone a Lepta, ma risponde ad altre due
circostanze, notate da Rudorff ed Huschke (*), le quali
parimenti cadono fra il 708 e il 709.

Quanto agli altri due capi, che Savigny volle di-
mostrare, è possibile che Cesare, modificando l'antico
schema di costituzione municipale, l'abbia tutto quanto
riprodotto con aggiunte e correzioni in un suo plebi-
scito ; in quanto che altre leggi Iulie, pur correggendo
ed in parte mutando le leggi anteriori, le hanno piut-
tosto conservate, che rifatte dalle fondamenta (5). Ed in

(') Ber Róm. Volkssclìluss Jer Tafeln von [Ieraklea in
Zeitschr. fàr gesch. Rcchtswiss. IX, 1838, pag. 300-378, ripro-
dotto in Savigny, Varmischte Schriften, III, pag. 279-412.

(2) Cic. Ad fam. VI, 18.

(:!) C. I. L. voi. V, n. 2864.

(4) Presso Savigny, Verm. Schr. Ili, pag. 375-77 e 411;
Mommsen, G.I.L., voi. I, pag. 123.

(5) V. Scialoja sopra a proposito delle prime linee della
legge.
 
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