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SCOPERTO IN TARANTO

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tal caso la seconda lex Julia municipalis avrebbe
naturalmente tolta di seggio la prima, e questa del
dittatore sarebbe divenuta il testo, a cui si riferivano
i giureconsulti dell' impero. Ma tutto ciò è una pos-
sibilità astratta, a cui non basta, per diventare cosa
concreta o almeno probabile, la sola accertata esi-
stenza di una lex Iutia municipali*. Questo nome,
che avrebbe un valore decisivo, se si dovesse riferirlo
esclusivamente a Cesare dittatore, non ha peso di sorta,
quando si ha da ricorrere a una duplicazione della legge
di quel nome, per riferire anche a Cesare dittatore
ciò che per gravi ragioni bisogna retrocedere a Giu-
lio Cesare console del 664.

D'altra parte l'ipotesi di una legge municipale ri-
fatta completamente da Cesare viene contradetta da
considerazioni di vario genere. Difatti, se Cesare avesse
voluto in una legge sola comporre insieme alle sue
riforme anche la precedente costituzione municipale,
acciocché un testo unico servisse di archetipo a tutti
gli statuti oppidani, avrebbe fusa nella sua Municipalis
anche la Mamilia. Poiché il municipio e la colonia
differivano tanto poco nella loro costituzione, che non
si può, né per gli anni della guerra sociale, né per
il tempo di Cesare, immaginare per le colonie una
legge generale diversa e distinta dalla legge generale
per i municipi. Ora se la Mamilia fosse stata ripro-
dotta nella Municipalis, Callistrato avrebbe ripetuto
da questa, che era tanto familiare ai giureconsulti,
e non già da un alligato dell'Agraria del 695, la san-
zione ricordata di sopra (pag. 432, n. 1,2).

In secondo luogo l'esame del monumento ci dimo-
stra, che avendo noi la fine della legge, e non il prin-
cipio, una o più tavole precedenti a quella che ci è
pervenuta si siano perse. Ove alla parte mancante si
attribuisse un contenuto municipale, la legge con questa
ipotesi diventa disordinatissima ; perché avrebbe comin-
ciato co' municipi, per venire poi a Roma, e quindi
tornare daccapo ai municipi. Anzi, non pure spostate
sarebbero le poche disposizioni municipali, che ci sono
pervenute, ma divelte dalla compagnia di quelle
che necessariamente dovevano completarle in una legge
costituzionale dei municipi (')• Si dirà che anche la

(') Per es. il capitolo (vis. 83-88), che vieta al magistrato
supremo ili nominare decurioni al di là del numero normale,
presuppone un altro paragrafo, che fissa a cenili il numero dei
decurioni; ma quest'articolo nella tavola d'Eraclea non esiste.

Genetiva è disordinatissima; ed è vero. Ma quel di-
sordine é appunto una ragiono di più per riferire lo
statuto degli Ursonitani ad un archetipo diverso dalla
legge del 709. La quale, al contrario della Genetiva,
è invece ordinatissima, nel senso che trattando ma-
terie diverse, raggruppa regolarmente le disposizioni
relative a ciascuna ; mentre la Genetiva discorre senza
ordine da una cosa all' altra, e sparpaglia qua e là
gli articoli attinenti ad un capo medesimo (').

Quindi, invece di supporre la perdita di molte
tavole contenenti la costituzione municipale, mi pare
assai più ragionevole supporre, che una tavola sola
precedente a quella trovata in Eraclea abbia comin-
ciato con la polizia di Roma, e che si sia arrivato
con questa fino alla metà della tavola superstite.
Ciò esclude la lex municipalis, e lascia alla legge
del 709 il carattere di una legge di riforme varie.
Essa difatti, comprendendo cose diverse, parve al Sa-
vigny una lex satura (2), e si potrebbe con parola
più moderna definirla per una legge intenzionale ;
perchè mettendo insieme le disposizioni sulla polizia
di Roma (che potevano trovar posto negli editti, senza
ricorrere ad un plebiscito) e talune correzioni ed ag-
giunte alla legge municipale del 664, Cesare voleva
dimostrare, come osservò acutamente il Mommsen (:|),
che Roma aveva cessato di essere la fonte dell'im-
perio, ed era niente più che il primo dei municipi.

IV.

Dalla legge di Taranto, rispetto alla nostra que-
stione, risultano le seguenti proposizioni: 1) la legge
fu una lex data; 2) fu esemplata sopra una legge
madre comune ai municipi e alle colonie ; 3) la legge
madre risale alla generazione Sullana.

Il primo enunciato ha la sua dimostrazione nel
vs. 8 : post h(anc) l(egem) datam.

(>) Per i ludi i cap. LXX, LXX1, CXXV-CWVIII ; per
i patroni della colonia i cap. XCVII, CXXX ; per le sanzioni
derivate dalle leggi do ambita i cap. XCIII, CXXXII. Ofr. Momm-
sen (h'ph. Epiffr. II, pag. 131): « Capitimi autem ordo etsi multis
locis in hac lege casu magia G[uam Consilio effectus esse vi-
detur ii.

(2) Verm.. Schr. Ili, pag. 329.

(*) «Mihi ideo videtur Caesar sic rogasse ut palam fleret
urhem Romani imperii locum obtinere desiisse et inter imperii
Romani municipia factum esse primum ». C. I. A. voi. I,
pag. 124.
 
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