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439

DI UN FRAMMENTO DI LEGGE ROMANA

440

11 secondo viene provato con le parole della lin. 39 :
J/Ilvir Ilvir aedilis, e con duo vireis della lin. 14.
Per lino statuto di municipio si avrebbe dovuto omet-
tere Ilvir nel vs. 39, e dire come nel vs. 7: IIHviri
aeditesque, e nella lin. 14, invece di duo vireis,
dire II II vireis: sicché la ridondanza e lo scambio ora
notati mostrano che i due paragrafi siano stati con poca
attenzione copiati da una legge, che provvedeva ai
municipi ed alle colonie. Tale deriva/ione risulta anche
più luminosamente da questo, che la legge di un mu-
nicipio, come Taranto, e la legge di una colonia, come
Tulia Genetiva, prosentano in breve spazio tanti ele-
menti comuni, quanti sono i vs. 21-25, 32-35, 39-42
di Taranto, eguali o simili ai cap. LXXX, LXXV,
LXXVII della colonia Genetiva.

Veramente il solo cap. LXXVII è perfettamente
simile ai vs. 39-42; gli altri due capitoli lasciano
scorgere parecchie diversità. Infatti il cap. LXXX
contempla i soli negozi publici, che si trattano da pri-
vati per autorizzazione del decurionato, non l'ammi-
nistrazione del pubblico danaro, di cui certamente si
discorreva in altro luogo. Invece i vs. 21-25 riuni-
scono lo due cose e perciò trovano, sotto questo ri-
spetto, un miglior riscontro nel cap. LXVII della legge
Malacitana, che pure riunisce la pecunia communis
ed il negolium commune. Quanto alla presentazione del
rendiconto la legge di Taranto concode il termine di
X giorni (vs. 24), la Malacitana di XXX, e la Gene-
tiva di CX.

Per l'abbattimento di un edifìzio urbano la Ge-
netiva (cap. LXXV) richiede l'autorizzazione data dai
decurioni con un decreto, a cui non meno di L decu-
rioni siano intervenuti, o la promessa di riedificare
fatta dal proprietario e convalidata da una cauzione
Ilvirum arbitratu. Nella legge di Taranto non è in-
dicato il numero dei decurioni per il decreto del senato;
al proprietario si richiede solo la promessa di riedi-
ficare non peggio di prima, senza l'obbligo della cau-
zione, e s'indica al duumviro il modo come spendere
la multa, che doveva pagarsi dai contravventori (').

Questo esame degli elementi comuni agli statuti
Tarantino od Ursonitano, mentre conferma la comune
origine loro, dimostra insieme quali diversità abbiano
potuto far nascere i costitutori delle colonie e dei mu-

(!) Cfr. Log. Malac. cap. LXII.

nicipi, pur dovendo conformarsi alla stessa legge
generale.

A dimostrare la terza proposizione vale il 2° pa-
ragrafo (vs. 7-25), che per la cauzione a darsi dai
magistrati distingue fra quello che post Mane) l(e-
gem) d(a/am) primum Tarcnlum veneri!, ed il magi-
strato eletto nei comizi. La medesima distinzione è
ripetuta nella legge Salpensana (cap. XXVI) ; ma nè
l'ima nè l'altra legge esprime nettamento il modo come
nacquero quei primi magistrati, clic sono contrapposti
ai susseguenti, i quali si dicono creati. Supplisce però
la legge della colonia Genetiva ('), che tornando più
volte su quella distinzione, dico esplicitamente che i
magistrati e i sacerdoti del primo anno erano fatti o
nominati dal deduttoro della colonia, e i susseguenti
erano creati dall'assemblea popolare. Quindi anche i
magistrati che primum Tarentum venerimi furon no-
minati dal commissario romano, che vi pubblicò lo
statuto municipale ; e poiché fu costituito il municipio
durante la guerra sociale, non può (isserò più tarda
«li quel tempo la legge madre, di cui la Tarentina
è figliuola.

Non essendo stata fino ad oggi riconosciuta l'esistenza
di una legge fatta dalla generazione Sullana per co-
stituire i municipi, taluno può ostinarsi a negarla
anclie dopo la scoperta del bronzo Tarantino, e voler
rannodare questo ad una logge municipale di Cesure
dittatore. A chi sostenesse ciò io accordo, per abbon-
dare in concessioni, quello che a me non pare più
sostenibile, ossia che Cesare all'occasione delle sue
riforme abbia dato l'intero schema della costituzione
dei municipi ; o concedo parimenti che, pel suo carat-
tere costituzionale, la lex municipali^ non sia stata,
come le altre leggi, pubblicata con la semplice re-
nunciazione (2). Nondimeno la lex data del bronzo
di Taranto fa argomentare, che dopo votato nei co-
mizi l'archetipo della costituzione municipale, i dele-
gati del popolo romano l'abbiano pubblicato ed attuato
nei municipi e nelle colonie, dando a ciascuna città
il suo proprio statuto esemplato su queir archetipo,
sciogliendo le amministrazioni esistenti, e nominando
essi i nuovi magistrati, che, essendo i primi dopo la

(') V. sopra pag. 429, n. 1.

(2) « L'ordinamento romano non conosce altro modo di
pubblicazione dei plebisciti che la renunciazionc ». Mommsen,
Staatsr. II, 1 Abth., pag. 418.
 
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