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groma
100
carico di eseguire praticamente le misurazioni(mewswras
facere). Se Suedio Clemente potè appagarsi dell'opera
di un coadiutore locale — e non v'è una ragione
plausibile che faccia escludere una simile ipotesi — quel
coadiutore fu il nostro Vero, e l'istrumento, adoperato
in quella lunga opera di restituzione di termini, fu la
groma studiata.
Matteo Della Corte.
eertezza, anche nelle Tab. cer. (v. sopra), sotto la denomina-
zione di mercatus, forse più esatta e specifica.
In quanto alla procedura che seguivasi in tali contingenze,
è opportuno ricordare che la proprietà fondiaria di una colonia,
inalienabile e imprescrittibile come qualunque demanio pubblico,
si difendeva anche con la prova testimoniale, e finanche « quibu-
scumque argumentis » : 55, 12 (cfr. 86, 13) «de his locis, si r. p.
formas habet, cum controversia mota est, ad modum mensor locum
restituii: sin autem, utitur testimoniis etquibuscumque potest argu-
mentis». E l'insieme di queste prove, documentali, testimoniali e di
altra qualsiasi natura, costituisce in una parola la causarmi
eognitio, che, simultaneamente con la verifica delle parcellari
misurazioni agrarie, mensurarum inspectio, doveva condurre
a termine chiunque fosse incaricato della reintegrazione di un
territorio, il che di fatto condussero a termine così Suedio Cle-
mente a Pompei (vedi nota precedente), come Tuscennio Felice
ad Ardea (Gr. vet. p. 251) l'uno ex auetoritate Imp. Vespasiani,
l'altro Imp. Hadriani.
groma
100
carico di eseguire praticamente le misurazioni(mewswras
facere). Se Suedio Clemente potè appagarsi dell'opera
di un coadiutore locale — e non v'è una ragione
plausibile che faccia escludere una simile ipotesi — quel
coadiutore fu il nostro Vero, e l'istrumento, adoperato
in quella lunga opera di restituzione di termini, fu la
groma studiata.
Matteo Della Corte.
eertezza, anche nelle Tab. cer. (v. sopra), sotto la denomina-
zione di mercatus, forse più esatta e specifica.
In quanto alla procedura che seguivasi in tali contingenze,
è opportuno ricordare che la proprietà fondiaria di una colonia,
inalienabile e imprescrittibile come qualunque demanio pubblico,
si difendeva anche con la prova testimoniale, e finanche « quibu-
scumque argumentis » : 55, 12 (cfr. 86, 13) «de his locis, si r. p.
formas habet, cum controversia mota est, ad modum mensor locum
restituii: sin autem, utitur testimoniis etquibuscumque potest argu-
mentis». E l'insieme di queste prove, documentali, testimoniali e di
altra qualsiasi natura, costituisce in una parola la causarmi
eognitio, che, simultaneamente con la verifica delle parcellari
misurazioni agrarie, mensurarum inspectio, doveva condurre
a termine chiunque fosse incaricato della reintegrazione di un
territorio, il che di fatto condussero a termine così Suedio Cle-
mente a Pompei (vedi nota precedente), come Tuscennio Felice
ad Ardea (Gr. vet. p. 251) l'uno ex auetoritate Imp. Vespasiani,
l'altro Imp. Hadriani.