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quali fosse stata carricata, o carricato, siccome non potranno conseguire azione ueruna
sopra le mercj, ne sopra alcuna somma de denarj, co quali fossero detti Padronj ritro-
uatj di uiaggio in pregiudizio di coloro, ehe come sopra saranno stati descrittj dentro
lo stabilito termine al registro, o sia Giornale sud° anziche s'intendano esclusi onnina-
mente come sopra, quando, anche auessero qualsisia serittura publica o priuata, et
anteriore, quäle perö non fosse descritta et insinuata nel giornale sud°.
3° (= 1674 cp. 21). Sara obligo del pred° Cancelliere pro tempore di teuere
detto autentico giornale nel suo scagno, ehe dourä situarsi in uicinanza della Spiaggia
del mare per reciproea comoditä, et iui assistere, e riceuere sud° obligazionj, libera-
zionj, e Manifestazionj de Padronj, et Accomendisti, e descriuerle non solo al sud°
aotentieo giornale, ma ancora per maggior eaotella de Contraentj annotarle a piedj
dell' Instrumento tutti ehe legalmente estesi le saranno presentati ad essere descritte,
sebbene questi rogati fossero da altro publico Notaro.
4° (= 1674 cp. 21). Q' sud° Cancelliere pro tempore si stabilisee la mercede
per il rogito, et annotazione d'oggi1 qualonche de sudetti Instrumenti di p. 4° ehe
egualmente douranno pagarsele da Coloro, i quali glieli presenteranno per riportarne
la semplice annotazione, altrimente non osseruando detto Cancelliere quanto sopra, o
non essendo giornalmente reperibile a detto suo seagno per esser pronto ad ognj ricerea
de Contraenti, come anche, se per sua traseuragine, o colpa seguisse qualche errore,
o mancamento nelle sudette deserizioni, et annotazioni in tutti i detti casi resti primo
di tal cura, et obligato al rifacimento del Danno, o Dannj, ehe da Chionche si par-
tissero per sua Colpa, o maneamento, con dichiarazione ehe d° Cancelliere pro tempore
terminato l'anno di sua carrica, debba e s'intenda obligato con seguire sud° aotentieo
giornale al di luj successore, ehe dourä esser sempre il Notaro, ehe l'anno preeedente
sara stato eletto, et aurä esercitata la cura di Cancelliere della Magnifica Communitä.
5° (= 1636 § 1). Qualsiuoglia Padrone di Bastimento constituito da Parte-
cipi debba e sia obligato notare, e tener conto esatto per se, o altra idonea Persona,
ehe dourä sempre auere nel suo Bastimento di tutti, e singole gl'introiti et esisti di
ciaseun Viaggio per render conto a Partecipi, et alli accomendanti del riceuuto, e
speso, o sia del dare, et auere, i delle robbe e mercj carricate, e portate, come de
noliti, salarij, Vitto de Marinarj, et in somma di tutte le cose spettanti al d° Bastimento
alla pena di seuti venticinque oro per ognj uolta e per ognj Contrafaeiente, da appli-
earsi alli detti Partecipi del' Bastimento, et accomendanti pro rata del loro interesse.
6° (^ 1636 § 2). Sudetti Padronj, et ogniuno di essi al loro ritorno in
S. Remo tanto col d° Bastimento, come senza douranno fra giornj quindicj almeno
doppo l'arriuo rendere conto a detti Partecipi et accomendanti, ossiano Colonanti del
Capitale, et utile, Guadagno, o uero perdita delle robbe, e merci portate col d° Basti-
mento delli Noliti, introiti, et esiti di tutto ciö aueranno pagato, e riceuuto, come de
salarij de Marinarij delle spese fatte tanto nel carricare, quanto nel scarricare e del
Vitto di tutto il Viaggio con rendere detti conti in presenza almeno di due terze parte
delli accomandanti, o sia Interessati, tanto essendone detti Padronj richiesti, come ne
e dovranno riportarne da medesimi approuazione alla detta pena di seuti 25 oro da
applicarsi in tutto come sopra.
1) Wohl ogni.
quali fosse stata carricata, o carricato, siccome non potranno conseguire azione ueruna
sopra le mercj, ne sopra alcuna somma de denarj, co quali fossero detti Padronj ritro-
uatj di uiaggio in pregiudizio di coloro, ehe come sopra saranno stati descrittj dentro
lo stabilito termine al registro, o sia Giornale sud° anziche s'intendano esclusi onnina-
mente come sopra, quando, anche auessero qualsisia serittura publica o priuata, et
anteriore, quäle perö non fosse descritta et insinuata nel giornale sud°.
3° (= 1674 cp. 21). Sara obligo del pred° Cancelliere pro tempore di teuere
detto autentico giornale nel suo scagno, ehe dourä situarsi in uicinanza della Spiaggia
del mare per reciproea comoditä, et iui assistere, e riceuere sud° obligazionj, libera-
zionj, e Manifestazionj de Padronj, et Accomendisti, e descriuerle non solo al sud°
aotentieo giornale, ma ancora per maggior eaotella de Contraentj annotarle a piedj
dell' Instrumento tutti ehe legalmente estesi le saranno presentati ad essere descritte,
sebbene questi rogati fossero da altro publico Notaro.
4° (= 1674 cp. 21). Q' sud° Cancelliere pro tempore si stabilisee la mercede
per il rogito, et annotazione d'oggi1 qualonche de sudetti Instrumenti di p. 4° ehe
egualmente douranno pagarsele da Coloro, i quali glieli presenteranno per riportarne
la semplice annotazione, altrimente non osseruando detto Cancelliere quanto sopra, o
non essendo giornalmente reperibile a detto suo seagno per esser pronto ad ognj ricerea
de Contraenti, come anche, se per sua traseuragine, o colpa seguisse qualche errore,
o mancamento nelle sudette deserizioni, et annotazioni in tutti i detti casi resti primo
di tal cura, et obligato al rifacimento del Danno, o Dannj, ehe da Chionche si par-
tissero per sua Colpa, o maneamento, con dichiarazione ehe d° Cancelliere pro tempore
terminato l'anno di sua carrica, debba e s'intenda obligato con seguire sud° aotentieo
giornale al di luj successore, ehe dourä esser sempre il Notaro, ehe l'anno preeedente
sara stato eletto, et aurä esercitata la cura di Cancelliere della Magnifica Communitä.
5° (= 1636 § 1). Qualsiuoglia Padrone di Bastimento constituito da Parte-
cipi debba e sia obligato notare, e tener conto esatto per se, o altra idonea Persona,
ehe dourä sempre auere nel suo Bastimento di tutti, e singole gl'introiti et esisti di
ciaseun Viaggio per render conto a Partecipi, et alli accomendanti del riceuuto, e
speso, o sia del dare, et auere, i delle robbe e mercj carricate, e portate, come de
noliti, salarij, Vitto de Marinarj, et in somma di tutte le cose spettanti al d° Bastimento
alla pena di seuti venticinque oro per ognj uolta e per ognj Contrafaeiente, da appli-
earsi alli detti Partecipi del' Bastimento, et accomendanti pro rata del loro interesse.
6° (^ 1636 § 2). Sudetti Padronj, et ogniuno di essi al loro ritorno in
S. Remo tanto col d° Bastimento, come senza douranno fra giornj quindicj almeno
doppo l'arriuo rendere conto a detti Partecipi et accomendanti, ossiano Colonanti del
Capitale, et utile, Guadagno, o uero perdita delle robbe, e merci portate col d° Basti-
mento delli Noliti, introiti, et esiti di tutto ciö aueranno pagato, e riceuuto, come de
salarij de Marinarij delle spese fatte tanto nel carricare, quanto nel scarricare e del
Vitto di tutto il Viaggio con rendere detti conti in presenza almeno di due terze parte
delli accomandanti, o sia Interessati, tanto essendone detti Padronj richiesti, come ne
e dovranno riportarne da medesimi approuazione alla detta pena di seuti 25 oro da
applicarsi in tutto come sopra.
1) Wohl ogni.