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7° (= 1636 § 3). Non auendo detti Padronj o qualsiuoglia d'essi reso fra
giornj 15 il conto a dettj Partecipi, et accomendanti, o sia qualonche Contrafacciente
tenuto pagare a medesimi Partecipi et accomendanti per la loro rata, oltre il Princi-
pale cinquanta per cento a titolo, o sia per raggione di lucro, et altrettanti s'intenda
detti Padronj auer guadagnato col detto loro Bastimento di modo ehe il nostro Vicario
alla prima, e semplice richiesta giuridica delli Interessati, oblighi, et astringa i detti
Padronj a dare, e pagare il Capitale, e lucro sommariamente senza figura di Giudicio,
e non amessa contradizione alcuna.
8° (= 1636 § 4). Li Accomendisti sudetti, o sian Padronj non douranno da
questa spiaggia partire, ehe prima non abbiano manifestato al Caneelliere pro tempore
della sanitä tutte le partite, tanto de denarj auuti da Mercadanti in accomenda, quanto
delle robbe, e Merej carricate con specificarli assieme i nomj delle Persone, da quali
aueranno auuti denarj con la quantitä di essi sotto pena di seuti 100 oro da applicarsi
pro rata come sopra.
9° (ef. 1674 ep. 3). Tutti quelli ehe aueranno dato, o daranno denarj in
aeeomenda nella Cittä di S. Remo ad alcuno Padrone senza Instrumento publico di
tale accomenda, oppure Poliza legalmente seritta, o sottoseritta di propria mano,
Carattere, e litteratura dallo stesso Padrone, e non sapendo scriuere fatta alla presenza
di tre Testimonij, i quali siano sottoseritti, s'intenda conuenuto il premio sul piede
stabilito dall infraseritta Tariffa; Non abbiano perö, ne possano pretendere giammaj
essi Accomendantj d'auere aleuna Ippoteca sopra della Barea, o Bastimento, suoi al-
trezzi, e fornimenti, ne sopra le merci, de quali fosse stato carricata, o earricato e
nemmeno sopra alcuna somma de denari, con quali sarä detto Padrone ritornato dal
Viaggio.
10. (= 1636 § 5). Non possano detti Padronj, o accomendisti, et alcun di
loro contro i patti apposti negli Instrumentj Publiej, o Polizze trasgredire la Com-
missione auuta da Partecipi et accomendanti con cambiare il Viaggio, o oltrapasse i
termini de luogbj tra le parti stabiliti, altrimenti tanto la Barca, quanto le Robbe,
merej, e denarj s'intendano postate a risieo, e pericolo delli stessi Padronj, o sia
Accomendisti et in oltre s'intenda auere essi Partecipi, et accomendantj et ogniuno di
loro guadagnato li premij alla ragione di cinquanta per cento.
11. (= 1636 § 6). Rispetto a Crediti, ehe li Padronj facessero in qualsi-
uoglia parte del mondo siano tenuti essi Padroni esigerla al piü tardi fra un mese,
onde doppo il corso di d° mese sia qualonque Padrone astretto dal nostro Vicario
sommarissamente al pagamento del Valore di detti Crediti a Partecipi, et Interessati,
con ehe perö essi Partecipi siano obligati cedere a tal Padrone le loro ragionj contro
chionque si siano.
12. (= 1636 § 7). Per i danarj dati in accomenda restino obligati a fauore
delli Accomandanti i Bastimenti, Fornimenti, e Robbe o sian Merej, e i Benj tuttj
de Patronj oltre la Persona di essi, li quali in ueruna forma e sotto qualsiuoglia
eolore, o pretesto non possano prendere piu danaro di quello sia per importare il
earrieo, e spese del uitto, e nemeno lasciarne aleuna porzione in Terra, cioe ne
robbe, ne merej, ne denarj sotto pena di seuti 25 oro per ognj contrafaciente, e per
ognj uolta contrauerrä da applicarsi per meta al Fisco, e per l'altra alli accomendanti;
Inoltre sia tale Padrone sommariamente astretto dal nostro Vicario a dare, e pagare
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7° (= 1636 § 3). Non auendo detti Padronj o qualsiuoglia d'essi reso fra
giornj 15 il conto a dettj Partecipi, et accomendanti, o sia qualonche Contrafacciente
tenuto pagare a medesimi Partecipi et accomendanti per la loro rata, oltre il Princi-
pale cinquanta per cento a titolo, o sia per raggione di lucro, et altrettanti s'intenda
detti Padronj auer guadagnato col detto loro Bastimento di modo ehe il nostro Vicario
alla prima, e semplice richiesta giuridica delli Interessati, oblighi, et astringa i detti
Padronj a dare, e pagare il Capitale, e lucro sommariamente senza figura di Giudicio,
e non amessa contradizione alcuna.
8° (= 1636 § 4). Li Accomendisti sudetti, o sian Padronj non douranno da
questa spiaggia partire, ehe prima non abbiano manifestato al Caneelliere pro tempore
della sanitä tutte le partite, tanto de denarj auuti da Mercadanti in accomenda, quanto
delle robbe, e Merej carricate con specificarli assieme i nomj delle Persone, da quali
aueranno auuti denarj con la quantitä di essi sotto pena di seuti 100 oro da applicarsi
pro rata come sopra.
9° (ef. 1674 ep. 3). Tutti quelli ehe aueranno dato, o daranno denarj in
aeeomenda nella Cittä di S. Remo ad alcuno Padrone senza Instrumento publico di
tale accomenda, oppure Poliza legalmente seritta, o sottoseritta di propria mano,
Carattere, e litteratura dallo stesso Padrone, e non sapendo scriuere fatta alla presenza
di tre Testimonij, i quali siano sottoseritti, s'intenda conuenuto il premio sul piede
stabilito dall infraseritta Tariffa; Non abbiano perö, ne possano pretendere giammaj
essi Accomendantj d'auere aleuna Ippoteca sopra della Barea, o Bastimento, suoi al-
trezzi, e fornimenti, ne sopra le merci, de quali fosse stato carricata, o earricato e
nemmeno sopra alcuna somma de denari, con quali sarä detto Padrone ritornato dal
Viaggio.
10. (= 1636 § 5). Non possano detti Padronj, o accomendisti, et alcun di
loro contro i patti apposti negli Instrumentj Publiej, o Polizze trasgredire la Com-
missione auuta da Partecipi et accomendanti con cambiare il Viaggio, o oltrapasse i
termini de luogbj tra le parti stabiliti, altrimenti tanto la Barca, quanto le Robbe,
merej, e denarj s'intendano postate a risieo, e pericolo delli stessi Padronj, o sia
Accomendisti et in oltre s'intenda auere essi Partecipi, et accomendantj et ogniuno di
loro guadagnato li premij alla ragione di cinquanta per cento.
11. (= 1636 § 6). Rispetto a Crediti, ehe li Padronj facessero in qualsi-
uoglia parte del mondo siano tenuti essi Padroni esigerla al piü tardi fra un mese,
onde doppo il corso di d° mese sia qualonque Padrone astretto dal nostro Vicario
sommarissamente al pagamento del Valore di detti Crediti a Partecipi, et Interessati,
con ehe perö essi Partecipi siano obligati cedere a tal Padrone le loro ragionj contro
chionque si siano.
12. (= 1636 § 7). Per i danarj dati in accomenda restino obligati a fauore
delli Accomandanti i Bastimenti, Fornimenti, e Robbe o sian Merej, e i Benj tuttj
de Patronj oltre la Persona di essi, li quali in ueruna forma e sotto qualsiuoglia
eolore, o pretesto non possano prendere piu danaro di quello sia per importare il
earrieo, e spese del uitto, e nemeno lasciarne aleuna porzione in Terra, cioe ne
robbe, ne merej, ne denarj sotto pena di seuti 25 oro per ognj contrafaciente, e per
ognj uolta contrauerrä da applicarsi per meta al Fisco, e per l'altra alli accomendanti;
Inoltre sia tale Padrone sommariamente astretto dal nostro Vicario a dare, e pagare
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