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(Col. XII, 17-25) se alla madre il figlio o alla mo-
glie il marito diede averi prima delle presenti scrit-
ture, non sia luogo a processo ; ma per l'avvenire
diano secondo è scritto. Per le ereditiere, quando
non vi siano tutori, finché siano immature si fac-
cia secondo è scritto. (25-35). Quando poi l'eredi-
tiera, non essendovi nè consanguineo nè tutori, sia
allevata presso la madre, il nonno paterno e il ma-
terno già (sopra) designati curino gli averi e i red-
diti quanto meglio loro riesca finché essa si mariti ;
e si mariti a dodici anni o anche maggiore.
(Col. XII, 17-25) se alla madre il figlio o alla mo-
glie il marito diede averi prima delle presenti scrit-
ture, non sia luogo a processo ; ma per l'avvenire
diano secondo è scritto. Per le ereditiere, quando
non vi siano tutori, finché siano immature si fac-
cia secondo è scritto. (25-35). Quando poi l'eredi-
tiera, non essendovi nè consanguineo nè tutori, sia
allevata presso la madre, il nonno paterno e il ma-
terno già (sopra) designati curino gli averi e i red-
diti quanto meglio loro riesca finché essa si mariti ;
e si mariti a dodici anni o anche maggiore.