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Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

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Comparetti, Domenico: Iscrizioni arcaiche di Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0272
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- 260 -

Col. I, 1.12-24. Qui si passa a parlare dei vari casi
di litigio per diritti su persone e benché l'espressione
sia un poco ambigua si vede chiaro che dapprima
trattasi dei litigi sullo status, se cioè, per uno
stesso individuo (e questo, come tante altre cose
in questa epigrafe, è lasciato sottinteso) uno so-
stenga esser libero, l'altro schiavo. È noto che fra
i romani la presunzione era sempre nel senso della
libertà finché la schiavitù dell'uomo non fosse pro-
vata, e così pure in Atene (Meier-Schòm. 402);
vediamo che a Gortyna si cercava anche di evitare
il terribile errore di dichiarare schiavo un libero,
col dare la prevalenza ai testimoni in favore della
libertà, quando ve ne fossero, senza tener conto
delle testimonianze contrarie; poiché qui non pare
possa trattarsi di eguaglianza, in numero di depo-
sizioni prò e contro. Il caso seguente, contempla,
non lo status, ma il diritto di proprietà su di uno
schiavo riconosciuto come tale e per questo caso
vediamo annullato il valore della testimonianza
quando ambo le parti abbiano testimonianze e nep-
pur qui si dice che siano in numero uguale. Mente
di speciale pare ci fosse da prescrivere pel caso
in cui V uomo in litigio fosse un libero e forse per
questa ragione tal caso non è qui specialmente
contemplato.

Quanto alla differenza nel modo di giudicare xaxà
[iccCtvqu oppur senz'altro che il semplice giura-
mento del giudice, come su altre simili distinzioni
che ricorrono spesso nel testo, ved. Col. XI, 26 sgg.

1. 12 [xooXfji, cfr. Hesych. ficoXsi- [ià%sxai xal àvxi-
fxwlCcc óixrj sìg ìqv oi àvxidixoi naqayivovxai, — f.ico-
hjastai • naxrj^stm. Certamente da scrivere con co,
benché si trovi nei lessicografi èxsqoiióXiog &ixrj'
sìg riv ol àviidixoi ovx rjX&ov, Suid. Zonar. ecc.
McoXév è il far lite, trattare o discutere o dibat-
tere una lite e quindi xà /xaliófisva che spesso
ricorre in questo testo e che traduco il dibat-
timento. Colui contro il quale si fa la lite è detto
in più d'un luogo 6 avxC/icoXog. Quando si parla
dell'oggetto del litigio si adopera il composto
drm/xmXsv (col dat.) che già sopra trovammo e
troveremo ancora ; il " declinare la lite „ (difen-
dendosi con una ragione di non farsi luogo) è
detto ànoimXév ; riprendere o rinnovare una lite
smfiwXs'v, e questo si dice anche del giudice.

1. 15, xaQxóvavg, questo xcxqxwv è forma intiera-
mente nuova invece del già ben noto dorico
xcìqqwv per xQeìxxwv; va inteso prevalenti, vin-

citori e l'uso del verbo ànomovév fa sentire che
fu lasciato sottinteso testimoni, come sopra (3, 5)
e in più luoghi altrove dixacsxàg presso a xaxa-

óixaxGaxa), óixaxtidxw ecc.

1. 16 oxxo]i da me restituito, non ricorre altrove
nel testo, ma ricorre ònóxxoi (col. IV, 40) che
il suppone.

1.13-38, si passa alle prescrizioni per la sentenza
sulle liti circa diritti sulla persona di un servo
o di un libero, contemplando i due casi. S'intende
la distinzione che il libero debba senz'altro esser
rilasciato, il servo invece (come mancipium) resti-
tuito consegnandolo in mano. Men chiaro appari-
sce alla prima qui come anche sopra, il perchè
non subito, ma dentro un termine determinato di
giorni; ma s'intende che il legislatore volendo im-
porre una multa, come poi vediamo, pel caso di
non restituzione, abbia voluto eliminare quanto
meglio potesse la scusa di possibili e legittimi im-
pedimenti che si potessero far valere, ed ha accor-
dato una qualche larghezza di termine, ma nello
stesso tempo ha voluto fissare un limite. Il ter-
mine è, naturalmente, lo stesso tanto per lo schiavo
che per il libero. — Se ho ben inteso quel che
segue a 1. 34-38, si deve intendere che la multa di
cui sopra possa essere elevata fino al triplo, ma non
più in là, se nella sua sentenza il giudice pronunzi
che sia da esigersi dentro un anno, o nell'anno.

1. 23 ry, se è presso a poco tanto comune in que-
sta epigrafe quanto al. Già in altre epigrafi cre-
tesi si osserva l'uso promiscuo di ai ed sì e fra
le altre principalmente in • quella che ho data
a pag. 144 sg. di questo Museo; nè è nuovo il
fatto di ì) per «. È notevole però qui tal pro-
miscuità pel tempo antico a cui risale questo
monumento. Cfr. su fatti tali G. Meyer Gr. Gr.
p. 110, Ahrens D. D. p. 380.

1. 26 xéqavg, scrivo così benché sia anche pos-
sibile che s'abbia a scrivere xyqavg (xsTgag); la
forma %égag non è estranea ai dori.

1. 36 nqadóta-d-ai, a (pQa£<o mal si può pensare in
questo luogo: certamente dobbiam qui ricono-
scere nQa^sad-ai; cfr. col. III, 13 Gvvsaàdóy
accanto a GvvsaaàxGai 1. 16.
ib. xqixqù per xqixxù è una curiosa novità e che
aspetta conferma, rimanendo dubbio per ora se
non possa esser dovuta ad una svista dell'ar-
tefice occasionata dalla prima sillaba.
 
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