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Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

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Comparetti, Domenico: Iscrizioni arcaiche di Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0273
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Col. 1,1. 38-50. Si contempla il caso di un impedi-
mento a restituire lo schiavo, se questo cioè si trovi
in quel momento rifugiato in un tempio e goda
quindi del diritto di àavlia. In tal caso non po-
tendosi porre le mani sullo schiavo, deve colui fare
atto di volerlo consegnare chiamandolo, invitan-
dolo cioè ad uscir fuori dal terreno sacro, e mo-
strandolo in qualunque parte del tempio si trovi,
e tutto ciò in presenza di due testimoni. Se tutto
ciò non faccia, dovrà pagar la multa sopra stabi-
lita per chi non consegna. Se poi lo schiavo per-
sista a rimanere nel luogo sacro e dentro un anno
colui non sia riuscito a farne consegna a cui spetta,
dovrà, oltre alla multa sopra segnata, pagare a
costui il prezzo dello schiavo. Se poi lo schiavo
muoia mentre si discute la lite, il detentore vinto
in giudizio dovrà pagare soltanto il prezzo dello
schiavo.

1. 39 vcet'vrji, il verbo è nuovo ed è chiaro qui il
suo significato di trovarsi o stare in un tempio.
C'è anche qui l'idea del rifugio, non so però
se essenzialmente inerente a questo verbo. —
In vixa&iji è lasciato sottinteso ó $xwv.

1. 40 avvi sempre adoperato in questa epigrafe
nel senso di dinanzi, in presenza di, ossia nel
senso di avrà; così pure è'[vav]ri col. Vili, 55.

1. 41 óqoixtav, i giovani cretesi a 17 anni compiuti
entravano nelle ayéXai e vi rimanevano fin che si
ammogliassero; fra le occupazioni a cui accu-
divano durante la loro dimora nelle àyélai prin-
cipali erano gli esercizi del yvj.ivdaiov e fra que-
sti la corsa, talmente il principale che fra loro
chiamavansi óqó/lioi ciò che gli altri greci chia-
mavan yv^rdaia. Sapevamo che ccTcóÓQo^og chia-
mavasi da loro il giovane non ancora ammesso
al gymnasion o al ÓQÓ/xog e più in là troveremo
adoperato questo vocabolo nella nostra iscri-
zione. Queste notizie che sapevamo fin qui uni-
camente da lessicografi e grammatici (cfr. Muller,
d. Dorier II, 298 sg. Hoeck, Kreta III, 102) ven-
gono ora confermate e accresciute. La voce
óoo/xsvg che troviam qui e in più altri luoghi
di questo testo indica certamente il giovane già
ammesso al ÓQÓiiog e come tale contrapposto
all' (XTTÓSqoixog ; e il senso in cui è sempre ado-
perata corrisponde a quello del nostro maggio-
renne intendendosi, senza dubbio, anche degli
uomini adulti ed usciti dalle ciyélca o dai dqópioi,
distinti con tal titolo dai minorenni o cctzóSqouoi

alla testimonianza de'quali non poteva attri-
buirsi valor legale, come neppure a quella degli
schiavi e delle donne.

1. 43 tiqò tovtw, come se fosse detto prima rj uvròg
6 vixa&èg. Più notevole è l'uso di nqò nel senso
di in vece o in luogo di, di cui non si hanno
che scarsissimi esempi.

1. 44 sg. xatimdxm, notiamo una volta per sem-
pre che questo verbo è costantemente adope-
rato parlando delle multe o d'altro che sia da
deporsi o consegnarsi dalla parte soccombente,
e s'intende sempre che multe o altro sian da
darsi alla parte vincitrice, sia come restituzione
sia come indennità o soddisfazione, e non mai
al fisco.

1. 45 iyQaix{f.i)bva qui e altrove, come anche è'y-
Qattcci è un fatto di cui l'epigrafia ci ha offerto
già esempi dalla iscrizione Elea C. I. G. n. 11
in poi. Si trova anche scritto rjyQa/x/xs'va. Cfr.
Rivista di fdol. class. XII, 1883, 150 sg.

1. 48 dTToddvìji, qui è lasciato sottinteso ó ócòkog.

1. 50 xaiiCTaósT, ho lasciato nel testo questo unico
esempio di tale scrittura per xatuGraasl benché
certamente sia un errore; forse l'artefice pen-
sava a xaTiGTceTù) o xatiatà^sv che si trovan
poco prima e poco dopo.

1. 50 — col. II, 1. Prima di passare ad altro sog-
getto, si ritorna su quanto precede contemplando
il caso che, non un privato, ma un magistrato
abbia a procedere per rivendicare un servo o un
libero stornatogli da qualcuno, e abbracciando in
poche parole tutta la legge antecedente si con-
templa pure pel magistrato il caso dell' aysv (ttqò
óixag). La legge prescrive che si tratti la lite e
se il magistrato è vinto, (se ho ben supplito) si
applichi a lui tutto quanto è prescritto pel pri-
vato, ed inoltre ei perda ogni diritto sull'uomo
in questione quando l'abbia pigliato (prima del
processo). È questa la sola parte di tutta la legge
in cui si trovi un articolo speciale pel caso del
xo(s;.uwv e ben s'intende visto il soggetto di cui
si tratta e l'autorità di cui il magistrato era o
poteva credersi rivestito. Anche in un frammento
delle leggi di Oaxos da me illustrato {Rivista di
filologia class. XII, 1883, 149) vediamo contem-
plato il caso del xog^Cwv. Veggasi anche C. I. Grr.
n. 2556, 1. 46 sgg.

Notevole è l'espressione al x' ànoatài che gitta
qualche lume anche su quanto precede dandoci

Museo italiano di antichità classica — Voi. I. Punt. III.

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