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scoperto in taranto

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pubblicazione della legge, poterono a tal patto dirsi
primi. Quindi la tavola di Eraclea, che è per ipotesi
L'archetipo, dovrebbe contenere il capitolo, che creava
i commissari. Tale capitolo nessuno vorrà protendere
che sia stato messo nel principio, e tanto meno nel
mezzo del plebiscito: il suo posto naturale era alla
fine. PI appunto nell'ultimo suo paragrafo la tavola
d'Eraclea accenna a delegati del popolo romano. Ma,
come ho detto di sopra (pag. 429) riferendo un'opi-
nione del Mommsen, quei delegati non possono con-
venire ai municipi cìvium romanorum. E se nei mu-
nicipio, fundana si volesse comprendere non solo i
pochi di diritto latino, ma anche i moltissimi di cit-
tadini romani, le clausole avrebbero dovuto esser due;
poiché non si poteva con un medesimo contesto as-
solvere i rapporti così diversi degli uni e dagli altri.
Si richiederebbero il precetto imperativo (clic manca)
per i municipi di cittadini, ed un' autorizzazione fa-
coltativa (che ci è) per i municipi di diritto latino.
Non si può quindi rannodare alla legge del 700 il
delegato che costituì il municipio di Taranto ; perchè
quella leggo esclude l'opera di delegati nei municipi
di cittadini, essendosi applicata a questi immediata-
mente con la sola renunciazione; mentre la legge di
Taranto deriva da una legge generale, la cui appli-
cazione era affidata interamente a commissari legis-
latori.

E la derivazione dalla legge di Cesare ditta-
tore viene esclusa anche per le forme grammaticali,
che sono più arcaiche nel bronzo di Taranto, che nella
tavola di Eraclea; e bastano per tutte il faxil della
lin. 4 di Taranto, contrapposto ai tanti fecerit del-
l'altra leggo (1), e Yhoic della lin. 30.

Oltre ai maggiori arcaismi vi è finalmente un' altra
considerazione da fare. Se Roma concesso a taluni
municipi i nomi gloriosi de' suoi magistrati e del suo
Senato, li concesso al tempo in cui li ammise nella
cittadinanza ; perchè in seguito ritornò a poco a poco
sui suoi passi, imponendo i titoli più umili di Ilviri

(i) Lin. 42, 01, 92, 07, 101, 102, 107, HO, 112, 117,
123 bis, 140.

o IlIIviri ('). Applicando questo criterio alla denomi-
nazione del Senato municipale, la legge di Tarmi In
e la tavola di Eraclea rappresentano duo momenti
successivi; poiché lo statuto di Taranto non conosce
altro che lo splendido nome di Senatus (ì), e la legge
del 700 ha sette volte Seaatm (:|), tre volte Orilo (4),
e poi sempre appaiati decuriones coascripteive, sena-
/orem decurionem comcriptumve (5).

In conchiusione vi fu una sola leggo madre e ge-
nerale, che descrisse tutta quanta la costituzione dei
municipi e delle colonie. Essa nascendo insieme alla
Lex lidia de civitate e, come questa, prendendo nome
dal console del '664 che propose l'una e l'altra Legge,
fu detta Lex Iulia municipalis. Da essa derivarono
gli statuti (leges) di tutti i municìpi sorti in conse-
guenza della guerra sociale, e quindi anche la legge
di Taranto, della quale si è ricuperata una co-
lonna.

Giulio Cosare fece altre due leggi generali, ma
per completare e riformare quella fondamentale. Esse
probabilmente entrarono nei vecchi statuti per via di
aggiunto ; se pure non si vuole supporre che abbiano
dato luogo ad ima nuova redazione degli statuti mede-
simi, la quale però sarà stata fatta dai municipi stessi
senza richiedere l'intervento di commissari legislatori.
Potettero invece quelle giunte e correzioni introdurlo
organicamente i deduttori delle colonie negli statuti
delle colonie create dopo gli anni 695 e 700, come
vedesi nel cap. CIIII dello statuto della colonia Iulia
Gonetiva, che sta inframezzato agli altri capitoli dello
statuto, e deriva dalla legge agraria del 695.

Giumo de Petra.

(') Così Benevento, che ha i pretori subito dopo la guerra
manica (C. /. L. voi. IX, pag. 186), li sostituisce più tardi
con i IlIIviri, e poi con i Ilviri quando diventò col.mia.

(2) Lin. 12, 20, 21, 24, 25, 27, 33.

H Lin. 86, 105, 109, 128, 131, 133, 135.

(<) Lin. 109, 127, 137.

(5) Lo statuto Ursonitano ha non altro che decuriones ;
ma la persistenza di questo nome più modesto deriva non sol-
tanto dall'epoca più tarda della legge, sibbene anche dalla poca
importanza della colonia.
 
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