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APPENDICE

I. LEGGI SUNTUARIE FIORENTINE

1. GIOVANNI VILLANI, CRONICA, in: CRONISTI DEL TRECENTO, 1935,
pp. 336-337:

Come i fiorentini per loro ordini tolsono tutti gli ornamenti alle loro donne.

Nel detto anno (1330) per calen d'aprile essendo le donne di Firenze molto
trascorse in soperchi ornamenti di corone e ghirlande d'oro e d'argento, e di perle
e pietre preziose, e reti e intrecciatoi di perle, e altri divisati ornamenti di testa di
grande costo, e simile di vestiti intagliati di diversi panni e di drappi rilevati di
seta e di più maniere, con fregi e di perle e di bottoni d'argento dorato ispessi
a quattro e sei fila accoppiati insieme, e fibbiali di perle e di pietre preziose al
petto con diversi segni e lettere; e per simile modo si facevano conviti disordinati
per le nozze delle spose ed altri con più soperchie e disordinate vivande; fu sopra
ciò provveduto, e fatti per certi uficiali certi ordini molto forti, che niuna donna
non potesse portare nulla corona né ghirlanda né d'oro né d'ariento né di perle né
di pietre né di seta né di niuna similitudine di corona né di ghirlanda, eziandio di
carta dipinta, né rete né trecciere di nulla spezie se non semplici, né nullo
vestimento intagliato né dipinto con niuna figura se non fosse tessuto, né nullo
addogato né traverso, se non semplice partita di due colori, né nulla fregiatura né
d'oro né d'ariento né di seta, né niuna pietra preziosa, né eziandio ismalto né
vetro; né potere portare più di due anella in dito, né nullo schaggiale né cintura di
più di dodici spranghe d'argento; e che d'allora innanzi nulla si potesse vestire di
sciamito, e quelle che l'aveano il dovessono marcare, acciocché l'altra non potesse
fare; e tutti i vestiri di drappi di seta rilevati furono tolti e difesi; e che nulla donna
potesse portare panni lunghi dietro più di due braccia, né iscollato di più di
braccia uno e quarto il capezzale: e per simile modo furono difese le gonnelle
e robe divisate a' fanciulli e fanciulle e tutti i fregi, ed eziandio ermellini se non
a' cavalieri e loro donne; e agli uomini tolto ogni ornamento e cintura d'argento,
e' giubbetti di zendado o di drappo o di ciambellotto.

2. LEGGE SUNTUARIA FATTA DAL COMUNE DI FIRENZE L'ANNO 1355
E VOLGARIZZATA NEL 1356 (1851, pp. 13-17):

Neuno huomo o femina, di qualunque stato o conditione sia della cittade o del
contado di Firenze, possa o ardisca, sotto alcuno colore o modo o ragione, per sè
o per altrui, di mandare o di ricevere alcuno forzerino nel quale sieno gioje, le
quali tra tutte passino la valuta o la stima di L. fior, d'oro, compitata la valuta
 
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