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Bullettino di archeologia cristiana — 3.1865

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Nr. 12 (Decembre 1865)
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Le varie e successive condizioni di legalità dei cemeteri, il vario grado di libertà dell' arte cristiana, e la legalità della medesima religione nel primo secolo, verificate dalle recenti scoperte nel cemetero di Domitilla
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— 90 —

e per ogni traslazione e mutazione di sepolcro ? Cer-
tamente le tenebre delle sotterranee loro cripte fra
tante altre commodità e libertà, dettero loro eziandio
questa di esimersi dal ricorso ai pontefici pagani e di
dipendere in siffatti casi soltanto dal giudizio dell' ec-
clesiastica amministrazione dei cemeteri. Ma nelle fab-
briche all' aperto cielo essi non potevano declinare
quel giogo; e se talvolta furono costretti a subirlo,
ciò potè farsi da loro senza offesa della coscienza e
senza contaminazione di riti idolatrici. Vero è che in
tali casi sovente era prescritto il sacrificio piaculare (1).
Questo era stimato necessario quando avea luogo la
traslazione d'un corpo jam perpetuae sepulturae tradi-
timi ; ovvero se nel ristorare il monumento l'arca sepol-
crale si fosse scoperchiata e le ossa fossero slate espo-
ste ai raggi del sole: Qui corpus perpetuae sepulturae
traditwn vel ad tempus alieni loco commendatum nuda-
verit et solis radiis ostenderit, piaculum committit (2).
Ora io stimo che i pontefici appunto intervenissero per
assicurare, che ciò fosse scrupolosamente evitato: pon-
tifces explorare debent, quatenus salva religione deside-
rio refeiendi operis medendum sit (3). E così l'esplora-
zione dei pontefici serviva forse più ad impedire che
a prescrivere la necessità del sacrificio piaculare. Del
rimanente negli atti della vita ad ogni ora i Cristiani
dovevano trovarsi nel caso di distinguere tra le pre-
scrizioni puramente civili dei magistrati romani e le
religiose; obbedendo alle prime e negando obbedienza
alle seconde. Ed in prattica, tranne quando la per-
secuzione infieriva per editti speciali, i magistrati fu-
rono costretti a chiudere gli occhi ed a tollerare che i
Cristiani operassero a loro modo. Così fu preparata la
distinzione tra gli atti del diritto pontificale, che po-
tevano considerarsi come civili, da quelli ch'erano a
stretto rigore religiosi ed idolatrici; distinzione poco
avvertita, che è la chiave di molte leggi de' primi im-
peratori cristiani. In fatti Costante , benché zelatore
della fedo cattolica e desideroso di abolire l'idolatria,
conservò ai pontefici il diritto di accordare il per-
messo pel restauro dei sepolcri : Qui libellis datis a
pontificibus impetrarunt, ut reparationis i/ratia labentia
sepv.lcra deponerent , ab inlatione multae separenlur.
In provinciis locorum judices, in Urbe Roma cum pon-
tficibus tua celsitudo (il Prefetto della città) inspiciat
si per sarturas succurrendwn sit alicui monumento, ut
ita demum data licentia tempus etiam consummando
operi statuatur (4). Nè il principe distinguo tra i sepolcri
dei pagani e quelli dei fedeli; nè questi esime dalla
giurisdizione dei pontefici. Laonde in luogo di ma-
ravigliarci, come alcuni hanno fatto, che quell'Augusto
sì zelante del cristianesimo abbia promulgata nel 349
e nel pieno trionfo della chiesa una legge sì difforme
dai suoi propositi, o supporre una restrizione ai soli
sepolcri dei gentili, alla quale le generali parole del-

ti) V. Gotofred. ad Cod. Theod. IX, 17, 2.

(2) Panili?, Sentcnt. I, 21, 4.

(3) Ulpian. Digest. XI, 8, 5.
|4) Cod. Theod. 1. c.

l'editto recisamente si oppongono (1), piuttosto do-
vremo intendere che quella giurisdizione dei pontefici
non era al tutto inconciliabile con la santità della
sepoltura cristiana: e forse anche che i fedeli erano
già da lungo tempo avvezzi ad acconciarsi in alcuni
casi di suprema necessità con siffatta legislazione ,
senza ledere la coscienza nò fare atti a idolatria.
Premesse e dichiarate queste nozioni, riassumerò le
varie e successive fasi della legalità dei cemeteri cri-
stiani. E dei tempi apostolici ragionerò per disteso,
attesa l'importanza dell'argomento, e perchè poco sino
ad ora ho svolto e dichiarato il punto fondamentale
della primordiale ed originaria legalità del cristia-
nesimo.

Da principio i fedeli ebbero senza dubbio ve-
runo sepolcri di diritto privato sia personale, sia fa-
migliare; nei quali potevano eziandio ammettere i
loro fratelli nella fede. Di ciò ho ragionato abbastanza
nel Bullettino di Aprile del passato anno e nella Roma
sotterranea ; e non voglio oggi intorno ad un esor-
dio sì chiaro spendere altre parole. Cotesti princi-
pii de' cemeteri cristiani furono certamente tranquil-
lissimi: ed i monumenti spettanti a quell'età primor-
diale debbono recare in sè l'impronta d'una somma
sicurezza e dell'assenza, quasi direi, d'ogni sospetto.
Imperocché gli angusti confini dei primitivi sepolcreti
mantenevano loro il carattere di istituzione privata ed
al tutto conforme con le romane leggi e consuetu-
dini. Ma ciò che più importa considerare, è come
alla legalità propria dei sepolcri, un' altra in quasi
tutto il primo secolo cristiano se ne potè aggiungere,
quella, della religione medesima dagli apostoli predi-
cata. È noto che il giudaismo fu espressamente ricono-
sciuto e protetto dalle leggi romane, segnatamente sotto
Cesare e sotto Augusto ; e per giudaismo non s'intende-
vano le costumanze meramente nazionali degli Ebrei,
ma i loro religiosi istituti, la religione mosaica (2). Ti-
berio sospese 1' effetto di queste leggi e perseguitò in
Roma i Giudei ; ma la persecuzione poco durò (3).
Sotto Caligola essi furono illegalmente vessati. Un
editto contro i Giudei di Roma promulgò Claudio, an-
ch'esso di breve durata; e quando sotto Nerone l'apostolo
Paolo venne a Roma, trovò quivi i Giudei numerosi
ed in pacifico possesso della loro religione (4). Anche
in Pompei circa questi tempi abbiamo veduto pubblica-
mente costituita una sinagoga, quella dei Libertini (o).
E godo di poter citare ia conferma di questo fatto l'auto-
rità del sommo Marini, che dei Libertini di Pompei (me

(1) V. Gotofred. I. c.

(2) V. FI. Joseph. Antiq. XIV, 10, 8; XVI, 6; XVIII, 11, 1: Philo
in Flaccwn, e Legat. ad Cajum ed. Mangey T. II p. 524, 568; Hie-
ron. Ep. ad Galat. Ili, 16; Dio Hist. XXXVII, 16, 17. Il Letronne,
hw. de l'Egyple T. II p. 253 osserva, che gli antichi scrittori greci e
latini hanno sempre adoperato 'IcuSaTo; e Judaeus nel senso religioso, non
nazionale. Questa asserzione è vera intesa cosi, che in quella voce il signifi-
cato di nazione non è mai disgiunto da quello della religione nazionale.

(3; Philo, I. c. p. 569.

(4) Ad. XXV11I, 17-31; cf. ad liom. XVI, 3.

(5) V. Bull. 1864 p. 70, 92, 93.
 
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