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Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma — 21.1893

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Cantarelli, Luigi: Il vicariato di Roma, [6]
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https://doi.org/10.11588/diglit.13635#0224

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208 II vicariato di Roma

una amministrazione speciale a cui era preposto un rationalis sum-
marum, che dipendeva dal comes sacra/rum largitionum

Parecchie costituzioni imperiali esistono nel Codice Teodo-
siano che riguardano 1' amministrazione della Sardegna (4) : una
di queste del 382, diretta dagli imperatori Graziano, Valenti-
niano e Teodosio a Matroniano duci et praesidi Sardiiiiae (C.
Th. IX, 27, 3) merita speciale menzione. È noto, che da Dio-
cleziano in poi, i governatori delle provincie avevano autorità
nelle sole cose civili, e nelle militari l'autorità spettava ai ma-
gistri militimi dai quali dipendevano i comites e i dvces. La
unione dei due poteri si mantenne, soltanto, in alcune provincie,
come l'Isauria e la Mauretania Cesariense (comes et praeses,
dux et praeses) ; in Sardegna, questa unione non fu che provvi-
soria, poiché se fosse stata stabile, non il solo Matroniano, ma
anche gli altri governatori dell'isola, che le fonti ci fanno cono-
scere, porterebbero il titolo di duces et praesides, e nella Notitia
Dignitatum, accanto al dux et praeses Éauretaniae Gaesarien-
sis (3) figurerebbe il dux et praeses provinciae Sardiniae (4).
Il Gotofredo, nel commento al rescritto imperiale del 382 sur-
riferito, sostiene che la Sardegna, in quel tempo, faceva parte
dell' impero orientale e che solo più tardi fu annessa, prima,

C1) La Sardegna forniva, almeno per un dato tempo, alla città di Eoma
i suini, come tributo speciale (Nov. Val. 35, 1, § 1).

(2) Due costituzioni (C. Th. Vili, 5, 1 [315] -+-16 [363]) riguardano
l'amministrazione delle poste nella Sardegna; un'altra (ib. IX, 40, 3 [319])
ordina che i Sardi rei di misfatti non gravi in urbis Romae pistrina de-
dantur ; un'altra (ib. II, 8, 1 [321]) è relativa alla osservanza del riposo fe-
stivo in Sardegna. Le costituzioni dirette ai rationales trium provinciarum
furono già citate (Bull. C. 1893, p. 38). Un' altra costituzione, del 353 (ib. XI,
7, 7), riguarda l'abolizione delle pene del carcere pei privati debitori. Cf.
Manno, Storia della Sardegna, I. 205 e seg. Altre due del 369 e del 378
(ib X, 19, 6-i-9) riguardano l'amministrazione delle miniere sarde.

(3) Seeck, p. 184.

(4) Cf. Willems, Droit public romain (6 ed.), p. 580 ; Pallu de Lessert,
Les Gouvemeurs des Maurétanies, p. 108. Cf. C. Th. XII, 1, 133 ove si
menziona un Silvatius duo; et corrector limitis Tripolitani.
 
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