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Bullettino di archeologia cristiana — 3.1865

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Nr. 12 (Decembre 1865)
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Le varie e successive condizioni di legalità dei cemeteri, il vario grado di libertà dell' arte cristiana, e la legalità della medesima religione nel primo secolo, verificate dalle recenti scoperte nel cemetero di Domitilla
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Il Bullonino esce ogni mese.
L'associazione per un anno eosta scudi due.

BULLETTINO

Le associazioni si ricevono in Roma nella
Tipografia Saiviucei ai SS. XII Apostoli.

DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA

DEL CAY. GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI

ANNO III. Roma Decembre 1865. N.° 12.

Le varie e successive condizioni di legalità dei cemeteri, il vario grado di libertà dell arte cristiana,
e la legalità della medesima religione nel primo secolo, verilbte da!le recenti scoperte

nel cemetero di Domitilla.

Nel builettino di Maggio promisi un articolo spe- Che adunque i Cristiani volessero o non volessero,
ciale sugli edifici eretti dinanzi all' adito testé disot- che ciò fosse per loro un beneficio od un imbaraz-
terrato del cemetero di Domitilla. Panni opportunis- zo, i loro sepolcri al cospetto della legge romana non
simo adempiere quella promessa nell'ultimo builettino potevano non essere religiosi. Il precipuo eifetto di
dell' anno ; perchè ciò facendo coronerò ie trattazioni questo istituto essendo l'esenzione dall' umano com-
a commune giudizio più importanti tra quelle, cui mercio del luogo vincolato da siffatta religione e la
nel decorso biennio ho posto mano. La legalità dei tutela delle leggi imposte dal fondatore del sepolcrelo
cemeteri durante l'èra delle persecuzioni assicurata al suo monumento, ciò era sommo beneficio e condi-
dapprima sotto l'egida del diritto privato ed a titolo zione essenziale all' esistenza del cristiano cemetero.
individuale o famigliare o ereditario, poscia anche sotto Poteva soltanto essere d'impaccio la tutela, che il col-
la protezione del privilegio delle società funeralicie legio dei pontefici aveva dei sepolcri, come di luoghi
ed a titolo di corpo, e le varie condizioni dell'arte religiosi. Se terminato l'edificio della cella o del mau-
cristiana nei monumenti posti sotto la tutela di sif- soleo, si voleva trasferire il cadavere dal luogo di
fatti diritti, sono argomenti, cui gli archeologi ed temporaneo deposito alla sua sede perpetua ; o qual-
i professori di storia hanno dato gran peso. Riassu- sivoglia altra traslazione fare se ne dovesse ; e per-
nierò adunque la predetta teoria in ogni sua par- fino se necessario era alcun restauro dell'edificio se-
te ; e mostrerò l'inaspettata conferma eh' essa ha polendo, al collegio dei pontefici era mestieri ricor-
ricevuto dalle nuove scoperte del cemetero di Do- rere ed averne l'autorità. Di cotesto intervento tro-
mililla ; le quali nò erano avvenute quando una dopo viamo menzione nelle epigrafi antiche ; ed eccone un
l'altra formolai quelle tesi, nè in guisa veruna si esempio inedito in lapide pagana adoperata poi a la-
potevan prevedere. Questo discorso mi darà inoltre stricare un pavimento nel cemetero di Callisto (1).
occasione di pagare alcuni debiti per reiterale promesse
da me contratti con i miei lettori.

La religione dei sepolcri, dagli istituti del popolo
romano con tante sanzioni fatta inviolabile, non am-
metteva eccezioni nè distinzioni di persone e di culti.
Che il defonto fosse stato pio od empio, cultore de-
gli dei di Roma o di quelli d'altre nazioni o seguace
di superstizioni straniere, il luogo, av' egli era inu-
malo , diveniva ( almeno di legge ordinaria ) egual-
mente religioso. Niuna prescrizione speciale ed odio-
sa , niun difetto di alcuna osservanza di cerimonie
gentilesche e consecratorie esimeva i sepolcri de' Cri-
stiani da questa religione e dai beneficii suoi o dalli

suoi vincoli. Altri erano i luoghi sacri, altri i reli- I Cristiani adunque avranno eglino implorato l'auto-

ijiosi: peri primi era necessaria la co lacerazione ri- rità dei pontefici pagani per, ristorare i loro cemeteri,
'tuale (1) ; dei secondi è nota la senle/^a del giure-

D. M

MARCIA AVGVR1NA SEPVL
CRVM PARENTVM SVORVM

YETVSTATE CONRVP
TVM PERM1SSV PONTI F1CVM
. C. V . RESTITVIT . LIBERTIS LIB
ERTABVSQVE POSTERISQVE EO
VM UIC MONIMENTVS EXTRA
NEV . HEREDE NON SEQVITVR

R

consulto Marciano: reliqiosum locum unusquisque sua „ -

, j. .. j J, . . . , 1 1 ... li) Nella linea 6 leggi danssunorum vtrorum : nella / manca in

voluntate fant, dum mortmm inferi in locum suum (2). fine J, )ettera R> perchl? forpc ]a pietra da quel lal0 fu segata. Hk mo.

-- nimentus in luogo di hoc monumentimi non è nuovo nelle epigrafi ali-
ti) V. Luebbcrt, Comment. ponlificales, Berolini 1859 p. 26 e segg. tiche. II Fabretti nel Glossarium Ilalicum v. monumenius cita una sola
(2) Digest. 1, 8, 6 §. 4. Cf. Caii, Institut. II, 6. iscrizione edita dal Muratori ; ma se ne potrebbero citare altri esempi.
 
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