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Nuovo bullettino di archeologia cristiana: ufficiale per i resoconti della Commissione di Archeologia Sacra sugli Scavi e su le Scoperte nelle Catacombe Romane — 13.1907

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Franchi de'Cavalieri, Pio: Della furca e della sua sostituzione alla croce nel diritto penale romano
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https://doi.org/10.11588/diglit.19821#0065

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DELLA FURO A

E DELLA SUA SOSTITUZIONE ALLA CROCE
NEL DIRITTO PENALE ROMANO

Che il supplizio della crocifissione sia stato abolito da Co-
stantino Magno, ce lo insegnano Aurelio Vittore 1 e Sozomeno2;
ma nè essi nè' altri scrittori antichi precisano l’anno. Al Go-
defroy '% che fu seguito, fra gli altri, dal Tillemont 4 e dallo
Haenel 5, sembrò di poter proporre, senza troppa esitazione, il
315. Mentre infatti (così egli ragiona) nell’editto del 1° gen-
naio 314 6 Costantino ordina ancora la crocifissione (che, come
tutti sanno, era il supplichivi servile per eccellenza), in una
legge del 1° agosto dell’anno dopo 7, volendo condannare degli
schiavi a morte, egli non parla più che delle fiere: si quis...
eiusmodi reus fuerit inventus... servus bestiis obiciatur. Nè
sono meno significanti le prime parole di codesta legge : Pla-
giarli metalli poena cum ceteris ante cognitis suppliciis tene-
bantur. Poiché invero nei tempi anteriori gli humiliores con-
vinti di plagio solevano essere condannati ad metalla (come
ricorda anche Costantino in termini espressi) ovvero confitti in
croce, gli honestiores relegati a vita 8, sembra manifesto che la

1 Caes. 41, 4.

2 HE 1, 8. Da Sozomeno dipendono Cassiodoro Hist. trip. 1, 9 e
Niceforo HE 7, 46.

3 Commentarli in Theodosianum III 155. 295.

4 Histoire des Empereurs IV 164.

6 Corpus legum p. 192.

c Cod. Theodos. IX 5, 1. Cf. CIL III 12043; V 2781.

7 Cod. Theodos. IX 18, 1.

8 Pani Sent. V (Ph. E. Huschke Turisprudentiae Anteiustinian. quae
supersunt, Lipsiae 1886, p. 689) humiliores aut in metallum dantur, aut
in crucem tolluntur ; honestiores in perpetuum relegantur.
 
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