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Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma — 23.1895

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Cantarelli, Luigi: Le distribuzioni di grano in Roma e la serie dei praefecti frumenti dandi
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https://doi.org/10.11588/diglit.13637#0229
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•218

Le distribuzioni di grano in Roma

710/44, da Giulio Cesare, a questo scopo, mentre la cura fru-
menti delegò a due senatori preterii col titolo di prete fedi fru-
menti danài, elevati a quattro, nel 736/18 e più tardi, nel 759/6,
sostituiti da due consolari detti curatores frumenti ai quali fu
affidata altresì la cura annonae. Alla fine del suo regno, non si
sa precisamente in quale anno, ma, a quanto pare, fra l'a. 8 e
l'a. 14 d. Or., Augusto concentrò le due cure in un solo uffi-
ciale che venne chiamato praefectus annonae. Ma, accanto ai cu-
ratores o praefecti frumenti danài menzionati soltanto nelle
fonti letterarie, le iscrizioni, dagli ultimi anni di Augusto fino
al tempo di Massimino, ricordano i praefecti frumenti danài
ex senatus consulto (la quale aggiunta non è, peraltro, sempre
costante) e che, in generale, sono senatori preterii, in pochi casi,
edilicii ed anche tribunicii ('). Ora questi prefetti ricordati nelle
fonti epigrafiche non possono essere identici ai prefetti delle fonti
letterarie, innanzi tutto, perchè dall'esempio di L. Memmio (2),
risulta evidente, che i primi, col titolo di curatores frumenti ex
senatus consulto esistevano accanto ai curatores frumenti imperiali,
secondariamente, perchè essi continuarono a sussistere nell'ammi-
nistrazione romana anche quando le due cure erano concentrate nel
prefetto dell'annona. È quindi d'uopo considerare ipraefecti fru-
menti danài ex senatus consulto (e la stessa formula ex senatus con-
sulto io dimostra) come magistrati straordinari incaricati di pre-
siedere a distribuzioni straordinarie di grano che il Senato decretava
quando Xaerarium populi romani aveva qualche avanzo disponi-
bile per questo scopo. In tal maniera spiega il Monimsen (3)
l'origine di questa magistratura dell'impero, una delle più oscure
che si conoscano, come egli bene osserva, e siffatta spiegazione a

(!) Aedilicius, C. Gr. 5793; C. I. A., Ili, 629 ; aedilicius o tfibunicius,
C. I. L, X, 8291.

(2) V. il numero 1 della nostra serie.

(3) Hermes, IV, 364-370 ; Riha. StaatsrecU II3, 673 (= trad. frane.
IV, 391-392); 1041, n. 3. Cf. Willems, Droit public romain (6 ed.), p. 474 ;
De Ruggiero Annona (Dizionario epigrafico, I, 476).
 
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