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L'associazione per un anno cosia scudi due.. J Jl JLi J i Tipografia Salviucci ai SS. XII Apostoli.
DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA
DEL GAY. GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI
ANNO IV. Roma Settembre e Ottobre 1866. N.° 5.
Esame archeologico e critico della storia di s. Callisto narrata nel libro nono dei FILOSOFIMI.
PARTE 11.
Della dottrina, dommatiga e della disciplina
ecclesiastica.
( Continuazione )
§■ vni.
Della riconciliazione degli eretici
e del secondo battesimo.
Nei capi precedenti abbiamo esaminato le accuse
contro i decreti di Callisto intorno la remissione e le
pene dei peccati più gravi e capitali commessi sia dai
laici, sia dai chierici dopo il battesimo ricevuto nella
chiesa cattolica. Ed abbiamo veduto che ai primi in
quei decreti era prescritta diuturna e laboriosa peni-
tenza, ai secondi la deposizione dal grado sacerdo-
tale o clericale, ma dopo regolare giudizio. Prima del
quale non era lecito separarsi dalla loro communione
pel pretesto dei loro peccati , ne rifiutare dalie loro
mani i sacramenti. Che se dopo legittimamente depo-
sto, un vescovo o prete continuava pertinace e contro
il giudizio ecclesiastico nell'esercizio del ministero sa-
cerdotale, egli diveniva con ciò solo scismatico ; ed
allora a lui non erano applicabili i canoni di Callisto
sui sacerdoti e chierici peccatori nel seno della chiesa,
ma quelli che rìsguardano i sacramenti amministrali
dagli scismatici e dagli eretici. Intorno al qual punto
non pare, che Callisto abbia fatto dichiarazione spe-
ciale. Circa la validità però del battesimo dato fuori
della chiesa nelle eretiche e scismatiche sette un passo
importantissimo si legge nelle querele contro Callisto
e vuole qualche commento. Molti crederanno, che io
appello alle notissime parole dell'autore dei Filosofu-
meni « sotto di lui (Callisto) fra coloro (i cattolici)
» cominciò l'ardire di iterare il battesimo». Ma que-
sta a mio avviso, è la più oscura di tutte le accuse,
che veniamo esaminando; ed in luogo di dare qual-
che luce ha 'grande bisogno di riceverne. Il passo,
che a me sembra di somma importanza e forse non
ancora commentato ed illustrato quanto merita (1),
(1) Vedi però quello che ire ha scritto il Dóilinger, tlippolyius uni
Kallistus p. 132, 133.
è il seguente: « se taluno da qualsivoglia altri vice-
» vitto ed ascritto nel numero dei Cristiani commette
» alcun peccato, essi (cioè i callistiani) dicono, colui
» non renderli conto del peccato, purché si rifugga nella
» scuola di Callisto. Da questa definizione di lui al-
» lettati molti di mala coscienza e da molte eretiche
» sette espulsi, taluni eziandio, che noi giudizialmente
» dalla chiesa abbiamo scacciato, ne vanno alla scuola
» di lui e la riempiono » (1). Callisto adunque sancì,
che gli scismatici e gii eretici battezzati nello scisma
e nell'eresia venendo alla chiesa sarebbero immuni dalla
penitenza dovuta per i peccati da loro commessi fuori
della chiesa. Ciò necessariamente suppone la validità
del loro battesimo, e che quei convertiti non alla re-
missione dei peccati per l'acqua rigeneratrice, ma alla
riconciliazione per la penitenza dovevano ricorrere.
Laonde l'asserzione del celebre decreto di papa Ste-
fano salito alta catedra apostolica trenta anni e poco
più dopo Callisto: si quis a quacumque haeresi venerit
ad nos, mhil innovetur, nisi quo'd traditimi est, ut ma-
nus Mi imponatur in poenitentiam è storicamente con-
fermata dal libro dei Filosofumeni, e vendicata contro
coloro, che hanno ardito negare la tradizione, della
quale Stefano papa non volle mutare un apice (2). Im
perocché l'accusatore di Callisto non disputa se i bat-
tezzati fuori della chiesa debbono essere ribattezzati-
ma si adira contro l'indulgenza di assolverli dalla lung;
penitenza per i peccati commessi dopo il battesimo a
prima di venire alla chiesa. Per intendere la quale
indulgenza, e come essa si accordi con le parole de
Stefano manus UH imponatur in poenitentiam, fa
d'uopo confrontare con queste e con l'accusa contro^
Callisto l'epistola 24 del primo Innocenzo: (haereti-
corum) laicosSUB IMAGI SE POEMTENTIAE et Spi
(1) 0 nap £Tc2ii rivi (Tyvt&tyOfAfa(o$ usti Xeyófiavo; ypiiXTiayòg o
ti av duupr'n, £a<rtv, où Xoyi^szai aùru y a^apno., sì vpocSpaijj.oi
Tn ro-j KaXXiCTO'j c/oX'n. O'J reo opu r/.ps<ry.o[j.s-/oi ttoXXoÌ &wjsiSrjcriv
7?'sTrXvjy07s? , àucc rs xai V7rò TroXXtov a.l:so~suv ont^pX/rìfìsvrsf , tivs^
oè kcci stI y.a.Txyjttasi ex(3Xi?T0i tv: Ey.y.Xvcrixg Jip' yjij.uv ysvo'juvoi,
7rpocr^u)pr,<Txy ti : ccùtoi^ , s!rXv9vvav to SiSacrxaXsTov ol'jto'j ( Pllilos.
lib. IX, 12).
(2) Uno dei più recenti impugnatori del decreto di Stefano (Drey, Con-
stitutionen und canones der Apostel p. 2G1) è stato confutato dal Dói-
linger. I. e
9
L'associazione per un anno cosia scudi due.. J Jl JLi J i Tipografia Salviucci ai SS. XII Apostoli.
DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA
DEL GAY. GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI
ANNO IV. Roma Settembre e Ottobre 1866. N.° 5.
Esame archeologico e critico della storia di s. Callisto narrata nel libro nono dei FILOSOFIMI.
PARTE 11.
Della dottrina, dommatiga e della disciplina
ecclesiastica.
( Continuazione )
§■ vni.
Della riconciliazione degli eretici
e del secondo battesimo.
Nei capi precedenti abbiamo esaminato le accuse
contro i decreti di Callisto intorno la remissione e le
pene dei peccati più gravi e capitali commessi sia dai
laici, sia dai chierici dopo il battesimo ricevuto nella
chiesa cattolica. Ed abbiamo veduto che ai primi in
quei decreti era prescritta diuturna e laboriosa peni-
tenza, ai secondi la deposizione dal grado sacerdo-
tale o clericale, ma dopo regolare giudizio. Prima del
quale non era lecito separarsi dalla loro communione
pel pretesto dei loro peccati , ne rifiutare dalie loro
mani i sacramenti. Che se dopo legittimamente depo-
sto, un vescovo o prete continuava pertinace e contro
il giudizio ecclesiastico nell'esercizio del ministero sa-
cerdotale, egli diveniva con ciò solo scismatico ; ed
allora a lui non erano applicabili i canoni di Callisto
sui sacerdoti e chierici peccatori nel seno della chiesa,
ma quelli che rìsguardano i sacramenti amministrali
dagli scismatici e dagli eretici. Intorno al qual punto
non pare, che Callisto abbia fatto dichiarazione spe-
ciale. Circa la validità però del battesimo dato fuori
della chiesa nelle eretiche e scismatiche sette un passo
importantissimo si legge nelle querele contro Callisto
e vuole qualche commento. Molti crederanno, che io
appello alle notissime parole dell'autore dei Filosofu-
meni « sotto di lui (Callisto) fra coloro (i cattolici)
» cominciò l'ardire di iterare il battesimo». Ma que-
sta a mio avviso, è la più oscura di tutte le accuse,
che veniamo esaminando; ed in luogo di dare qual-
che luce ha 'grande bisogno di riceverne. Il passo,
che a me sembra di somma importanza e forse non
ancora commentato ed illustrato quanto merita (1),
(1) Vedi però quello che ire ha scritto il Dóilinger, tlippolyius uni
Kallistus p. 132, 133.
è il seguente: « se taluno da qualsivoglia altri vice-
» vitto ed ascritto nel numero dei Cristiani commette
» alcun peccato, essi (cioè i callistiani) dicono, colui
» non renderli conto del peccato, purché si rifugga nella
» scuola di Callisto. Da questa definizione di lui al-
» lettati molti di mala coscienza e da molte eretiche
» sette espulsi, taluni eziandio, che noi giudizialmente
» dalla chiesa abbiamo scacciato, ne vanno alla scuola
» di lui e la riempiono » (1). Callisto adunque sancì,
che gli scismatici e gii eretici battezzati nello scisma
e nell'eresia venendo alla chiesa sarebbero immuni dalla
penitenza dovuta per i peccati da loro commessi fuori
della chiesa. Ciò necessariamente suppone la validità
del loro battesimo, e che quei convertiti non alla re-
missione dei peccati per l'acqua rigeneratrice, ma alla
riconciliazione per la penitenza dovevano ricorrere.
Laonde l'asserzione del celebre decreto di papa Ste-
fano salito alta catedra apostolica trenta anni e poco
più dopo Callisto: si quis a quacumque haeresi venerit
ad nos, mhil innovetur, nisi quo'd traditimi est, ut ma-
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fermata dal libro dei Filosofumeni, e vendicata contro
coloro, che hanno ardito negare la tradizione, della
quale Stefano papa non volle mutare un apice (2). Im
perocché l'accusatore di Callisto non disputa se i bat-
tezzati fuori della chiesa debbono essere ribattezzati-
ma si adira contro l'indulgenza di assolverli dalla lung;
penitenza per i peccati commessi dopo il battesimo a
prima di venire alla chiesa. Per intendere la quale
indulgenza, e come essa si accordi con le parole de
Stefano manus UH imponatur in poenitentiam, fa
d'uopo confrontare con queste e con l'accusa contro^
Callisto l'epistola 24 del primo Innocenzo: (haereti-
corum) laicosSUB IMAGI SE POEMTENTIAE et Spi
(1) 0 nap £Tc2ii rivi (Tyvt&tyOfAfa(o$ usti Xeyófiavo; ypiiXTiayòg o
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