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Collare di servo fuggitivo
domnus qui nominato: Scholastici v{iri) sp(ectabilis) basta a com-
piere la dimostrazione cronologica. Scholasticus, come cognome
personale, conviene meglio al secolo quarto o quinto che ai pre-
cedenti. Ad uno Scholasticus precisamente vir spectabilis, come
quello nominato nel collare, comes et castrensis sacri palata fu
diretta da Teodosio II una legge nell'a. 422 (1). Potrebbe essere
il medesimo vir spectabilis, del quale óra troviamo menzione
nel nuovo cimelio. Ma la citata legge emanata in Costantinopoli
fu diretta al castrensis sacri palata della nuova Roma ; perciò
stimo poco probabile, che egli sia il domnus meus Scholasticus
v. sp. ricordato con la sua casa (domus pulverata) nell' antica
Roma. Comunque ciò sia, basta il titolo vir spectabilis per con-
fermare, che lo Scholasticus nominato nel collare visse in circa
nella medesima od in non molto anteriore età di quella dell'omo-
nimo castrensis del palazzo imperiale di Costantinopoli nel 422.
Il punto merita dichiarazione.
Benché il titolo vir spectabilis non si incontri giammai
nelle lapidi prima del secolo quarto, pure comunemente si sup-
pone che quella forinola onorifica abbia avuto origini assai più
antiche, leggendosi essa data al praefectus vigilum dal giure*-
consulto Paolo ai tempi di Alessandro Severo: divus Augustus
septem cohortes ... constituitJ ut binas regiones urbis unaquae-
que cohors tueatur, praepositis eis tribunis et super omnes
spectabili viro, qui praefectus vigilum appellatur (2). È noto
però l'arbitrio dei compilatori giustinianei delle Pandette nel-
l'interpolare i testi degli antichi giureconsulti: talché il eh.
prof. Alibrandi ha testé ribadito e con nuovi esempi illustrato
il canone critico : « che un fatto storico fondato unicamente sur
« un passo del Corpus iuris non si appoggia propriamente par-
« landò su prova alcuna » (3). Con pieno diritto adunque e critica
(!) Cocl. Theod. VI, 32, 2 ; Iust. XII, 25, 2.
(2) Dig. I, 15, 3.
(3) Nel periodico, Studi e documenti di storia e diritto 1892 p. 66.
Collare di servo fuggitivo
domnus qui nominato: Scholastici v{iri) sp(ectabilis) basta a com-
piere la dimostrazione cronologica. Scholasticus, come cognome
personale, conviene meglio al secolo quarto o quinto che ai pre-
cedenti. Ad uno Scholasticus precisamente vir spectabilis, come
quello nominato nel collare, comes et castrensis sacri palata fu
diretta da Teodosio II una legge nell'a. 422 (1). Potrebbe essere
il medesimo vir spectabilis, del quale óra troviamo menzione
nel nuovo cimelio. Ma la citata legge emanata in Costantinopoli
fu diretta al castrensis sacri palata della nuova Roma ; perciò
stimo poco probabile, che egli sia il domnus meus Scholasticus
v. sp. ricordato con la sua casa (domus pulverata) nell' antica
Roma. Comunque ciò sia, basta il titolo vir spectabilis per con-
fermare, che lo Scholasticus nominato nel collare visse in circa
nella medesima od in non molto anteriore età di quella dell'omo-
nimo castrensis del palazzo imperiale di Costantinopoli nel 422.
Il punto merita dichiarazione.
Benché il titolo vir spectabilis non si incontri giammai
nelle lapidi prima del secolo quarto, pure comunemente si sup-
pone che quella forinola onorifica abbia avuto origini assai più
antiche, leggendosi essa data al praefectus vigilum dal giure*-
consulto Paolo ai tempi di Alessandro Severo: divus Augustus
septem cohortes ... constituitJ ut binas regiones urbis unaquae-
que cohors tueatur, praepositis eis tribunis et super omnes
spectabili viro, qui praefectus vigilum appellatur (2). È noto
però l'arbitrio dei compilatori giustinianei delle Pandette nel-
l'interpolare i testi degli antichi giureconsulti: talché il eh.
prof. Alibrandi ha testé ribadito e con nuovi esempi illustrato
il canone critico : « che un fatto storico fondato unicamente sur
« un passo del Corpus iuris non si appoggia propriamente par-
« landò su prova alcuna » (3). Con pieno diritto adunque e critica
(!) Cocl. Theod. VI, 32, 2 ; Iust. XII, 25, 2.
(2) Dig. I, 15, 3.
(3) Nel periodico, Studi e documenti di storia e diritto 1892 p. 66.