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perstizioue nuova, sediziosa, illegale, che male pre-
sumeva nascondersi sotto l'ombra dell'insigne e lecita
religione giudaica. Queste ultime parole ho tolto ad
imprestilo da Tertulliano, che disputa non essere vana
presunzione del cristianesimo il derivare la origine
sua dal giudaismo, quasi per nascondersi sub umbra-
braculo religionis insignissimae, certe licitae.
Nerone pel primo perseguitò i cristiani: Christia-
nos, genus hominum superstitionis novae et maleficae,
suppliciis affecit, scrisse Svetonio (1). Essi adunque
furono riconosciuti, secondo il voto dei Giudei, come
rei di superstizione nuova e malefica. In virtù di quali
leggi, di quali principii, di quale diritto criminale
cominciò e continuò per tre secoli nel romano im-
pero siffatta persecuzione ? A questo punto preciso
toglie in mano la sua tesi il Le Blant; e si accinge
ad illustrarla in opera compiuta e perfetta, della quale
è prodromo il discorso, che imprendo ad epilogare.
Egli comincia dal celebre testo di Lattanzio « l)o-
» mitius De officio Proconsulis libro septimo rescripta
» principum nefaria collegit, ut doceret quibus poenis
» affici oporteret cos, qui se cultores Dei confitercntur^l).»
Tutti deplorano la perdita di sì importante raccolta
dei rescritti dei principi contro i Cristiani fatta da
Domizio Ulpiano. Il Le Blant però esaminando le se-
guenti parole premesse da Lattanzio alle sopra recitate:
et constitutiones sacrilegae et dispulationes jurisperi-
torum leguntur injustae , ne inferisce , che oltre gli
editti speciali, anche i responsi dei prudenti (responsa
prudentium) e i commentarli di Ulpiano medesimo spie-
gavano le ragioni delle leggi generali applicabili ai
Cristiani. Ciò posto, il sagace esame dei dodici fram-
menti dei libri settimo ed ottavo de officio Procomulis
inseriti nelle Pandette ed il loro confronto con gli
atti dei martiri bastano al nostro autore per fargli
ritrovare i principali capi del criminale processo contro
i martiri e delle sue giuridiche basi. Egli dimostra,
che le leggi romane contro i rei di sacrilegio e di
lesa maestà erano applicate ai fedeli, anche pel titolo
delle loro riunioni. Le quali leggi erano di singolare
severità nelja procedura, non risparmiando dai tormenti
grado nò dignità veruna; severissime nella pena finale,
che per gli humiliores era di morti atroci. Il rifiuto
di sacrificare agli Dei ed al Genio dell'imperatore, e
le sacre adunanze esponevano i fedeli agli estremi
rigori del criminale processo per quei due capi: sa-
crilega et majestatis rei convenìmur: summa haec causa
imo tota est scrisse l'apologista giureconsulto, Tertul-
liano (3). Ciò spiega le crudeltà, le violenze, di che
sovente furono vittime i martiri d'ogni sesso, d'ogni
ceto e condizione.
A queste due accuse s'aggiungeva spesso quella
di maleficio e magìa ; e per tutti i sopradetli capi
(1) In Nerone c. XVI.
(2) Div. Insl. V. li.
(3) Apolog. cap. X.
riuniti il cristiano era giudicato hostis publicus, fiu-
mani generis inimicus. Ma una legge anche più di-
retta e indeclinabile feriva i professori dell' evangelo.
Questa era l'antica proibizione dei culti stranieri dal
senato non approvali, delle religioni nuove, delle su-
perstizioni capaci di commuovere gli animi ed agi-
tarli. Il cristianesimo fu giudicato appunto rito stra-
niero e barbaro, e nova et malefica superstitio.
Questo è il quadro generale della tesi impresa a
dichiarare dal dotto Le Blant, e della quale già nel
prodromo stesso, che in troppo brevi parole ho com-
pendiato , accenna a piena mano le prove con un
perpetuo ed ubertoso confronto tra i documenti della
romana giurisprudenza e quelli della storia dei mar-
tiri e delle persecuzioni. Ed io non dubito, che neì-
l'opera, di che accende in noi sì vivo desiderio ,
dopo la tesi generale egli tratterà la particolare d'ogni
e singola persecuzione ; dichiarando di ciascuna i
caratteri speciali, e gli editti e le leggi direttamente
sancite contro i Cristiani, in vigore delle quali i fe-
deli furono in varii modi vessati, cercati a morte ed
agli idolatrici furori sacrificati. Le persecuzioni del
secolo terzo e degli inizii del quarto hanno impronte
e procedura assai diverse da quelle del secondo; per-
chè la chiesa, come corpo o coliegio, le sue adunan-
ze, la sua gerarchia furono allora prese direttamente
di mira, ovvero al contrario per lunghi intervalli tol-
lerate e quasi riconosciute, secondo che in questi fo-
gli e nella Roma sotterranea più volte ho ragionato.
L'ultima guerra di sterminio mossa da Diocleziano
ebbe varie fasi, e cominciò da procedure al tutto dis-
simili dalle visitate nei tempi anteriori, e poi d'editto
in editto venne prendendo più feroci forme e finì in
una carnificina spaventosa. Non meno importante sarà
il conoscere esattamente l'indole e la base giuridica
della prima persecuzione, quella di Nerone. Già dal
prodromo del Le Blant è facile intendere, che il con-
fronto dei testi degli storici con i prescritti delle leggi
e con i principii del codice criminale romano, lo ha
condotto a giudicarne assai conformemente a quello
che ne accennai nel Bullettino del 18tla p. 93. In
fine il valente archeologo giureconsulto ci mostrerà,
in che differì essenzialmente il processo a tenore di
speciali rescritti per lo più usato verso i Cristiani, da
quello che contro i rei di sacrilegio, di lesa maestà,
di maleficio, di superstizione illecita il gius criminale
ordinava. In quesli si voleva punire il delitto com-
messo, e se ne voleva con la tortura esprimere dalla
bocca dell'accusato la confessione; dai fedeli si vo-
leva al contrario la negazione del loro reato ed un
alto solo apparente di apostasia. Indi le eloquenti e
giuridiche proteste degli apologisti, massime di Ter-
tulliano ; indi la prassi eccezionale , e contraria ai
principii del codice criminale romano, del processo ,
che fruttò all'impero tanta infamia, e ne precipitò la
decadenza; alla chiesa costò tanto sangue generosamente
e gloriosamente versato e divenuto seme fecondo di
fede propagata e di fedeli moltiplicali.
Queste e molle altre importanti dottrine storiche
perstizioue nuova, sediziosa, illegale, che male pre-
sumeva nascondersi sotto l'ombra dell'insigne e lecita
religione giudaica. Queste ultime parole ho tolto ad
imprestilo da Tertulliano, che disputa non essere vana
presunzione del cristianesimo il derivare la origine
sua dal giudaismo, quasi per nascondersi sub umbra-
braculo religionis insignissimae, certe licitae.
Nerone pel primo perseguitò i cristiani: Christia-
nos, genus hominum superstitionis novae et maleficae,
suppliciis affecit, scrisse Svetonio (1). Essi adunque
furono riconosciuti, secondo il voto dei Giudei, come
rei di superstizione nuova e malefica. In virtù di quali
leggi, di quali principii, di quale diritto criminale
cominciò e continuò per tre secoli nel romano im-
pero siffatta persecuzione ? A questo punto preciso
toglie in mano la sua tesi il Le Blant; e si accinge
ad illustrarla in opera compiuta e perfetta, della quale
è prodromo il discorso, che imprendo ad epilogare.
Egli comincia dal celebre testo di Lattanzio « l)o-
» mitius De officio Proconsulis libro septimo rescripta
» principum nefaria collegit, ut doceret quibus poenis
» affici oporteret cos, qui se cultores Dei confitercntur^l).»
Tutti deplorano la perdita di sì importante raccolta
dei rescritti dei principi contro i Cristiani fatta da
Domizio Ulpiano. Il Le Blant però esaminando le se-
guenti parole premesse da Lattanzio alle sopra recitate:
et constitutiones sacrilegae et dispulationes jurisperi-
torum leguntur injustae , ne inferisce , che oltre gli
editti speciali, anche i responsi dei prudenti (responsa
prudentium) e i commentarli di Ulpiano medesimo spie-
gavano le ragioni delle leggi generali applicabili ai
Cristiani. Ciò posto, il sagace esame dei dodici fram-
menti dei libri settimo ed ottavo de officio Procomulis
inseriti nelle Pandette ed il loro confronto con gli
atti dei martiri bastano al nostro autore per fargli
ritrovare i principali capi del criminale processo contro
i martiri e delle sue giuridiche basi. Egli dimostra,
che le leggi romane contro i rei di sacrilegio e di
lesa maestà erano applicate ai fedeli, anche pel titolo
delle loro riunioni. Le quali leggi erano di singolare
severità nelja procedura, non risparmiando dai tormenti
grado nò dignità veruna; severissime nella pena finale,
che per gli humiliores era di morti atroci. Il rifiuto
di sacrificare agli Dei ed al Genio dell'imperatore, e
le sacre adunanze esponevano i fedeli agli estremi
rigori del criminale processo per quei due capi: sa-
crilega et majestatis rei convenìmur: summa haec causa
imo tota est scrisse l'apologista giureconsulto, Tertul-
liano (3). Ciò spiega le crudeltà, le violenze, di che
sovente furono vittime i martiri d'ogni sesso, d'ogni
ceto e condizione.
A queste due accuse s'aggiungeva spesso quella
di maleficio e magìa ; e per tutti i sopradetli capi
(1) In Nerone c. XVI.
(2) Div. Insl. V. li.
(3) Apolog. cap. X.
riuniti il cristiano era giudicato hostis publicus, fiu-
mani generis inimicus. Ma una legge anche più di-
retta e indeclinabile feriva i professori dell' evangelo.
Questa era l'antica proibizione dei culti stranieri dal
senato non approvali, delle religioni nuove, delle su-
perstizioni capaci di commuovere gli animi ed agi-
tarli. Il cristianesimo fu giudicato appunto rito stra-
niero e barbaro, e nova et malefica superstitio.
Questo è il quadro generale della tesi impresa a
dichiarare dal dotto Le Blant, e della quale già nel
prodromo stesso, che in troppo brevi parole ho com-
pendiato , accenna a piena mano le prove con un
perpetuo ed ubertoso confronto tra i documenti della
romana giurisprudenza e quelli della storia dei mar-
tiri e delle persecuzioni. Ed io non dubito, che neì-
l'opera, di che accende in noi sì vivo desiderio ,
dopo la tesi generale egli tratterà la particolare d'ogni
e singola persecuzione ; dichiarando di ciascuna i
caratteri speciali, e gli editti e le leggi direttamente
sancite contro i Cristiani, in vigore delle quali i fe-
deli furono in varii modi vessati, cercati a morte ed
agli idolatrici furori sacrificati. Le persecuzioni del
secolo terzo e degli inizii del quarto hanno impronte
e procedura assai diverse da quelle del secondo; per-
chè la chiesa, come corpo o coliegio, le sue adunan-
ze, la sua gerarchia furono allora prese direttamente
di mira, ovvero al contrario per lunghi intervalli tol-
lerate e quasi riconosciute, secondo che in questi fo-
gli e nella Roma sotterranea più volte ho ragionato.
L'ultima guerra di sterminio mossa da Diocleziano
ebbe varie fasi, e cominciò da procedure al tutto dis-
simili dalle visitate nei tempi anteriori, e poi d'editto
in editto venne prendendo più feroci forme e finì in
una carnificina spaventosa. Non meno importante sarà
il conoscere esattamente l'indole e la base giuridica
della prima persecuzione, quella di Nerone. Già dal
prodromo del Le Blant è facile intendere, che il con-
fronto dei testi degli storici con i prescritti delle leggi
e con i principii del codice criminale romano, lo ha
condotto a giudicarne assai conformemente a quello
che ne accennai nel Bullettino del 18tla p. 93. In
fine il valente archeologo giureconsulto ci mostrerà,
in che differì essenzialmente il processo a tenore di
speciali rescritti per lo più usato verso i Cristiani, da
quello che contro i rei di sacrilegio, di lesa maestà,
di maleficio, di superstizione illecita il gius criminale
ordinava. In quesli si voleva punire il delitto com-
messo, e se ne voleva con la tortura esprimere dalla
bocca dell'accusato la confessione; dai fedeli si vo-
leva al contrario la negazione del loro reato ed un
alto solo apparente di apostasia. Indi le eloquenti e
giuridiche proteste degli apologisti, massime di Ter-
tulliano ; indi la prassi eccezionale , e contraria ai
principii del codice criminale romano, del processo ,
che fruttò all'impero tanta infamia, e ne precipitò la
decadenza; alla chiesa costò tanto sangue generosamente
e gloriosamente versato e divenuto seme fecondo di
fede propagata e di fedeli moltiplicali.
Queste e molle altre importanti dottrine storiche