270 ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI
ii° I lavori dei Socii effettivi e corrispondenti, che
i loro autori desiderano pubblicare, devono essere comu-
nicati con informazione sommaria in una delle adunanze
non amministrative. Essi saranno quindi trasmessi al Co-
mitato per le pubblicazioni, il quale, dopo esame, giudicherà
sull'opportunità della loro pubblicazione.
Qualora il giudizio fosse negativo sarà in facoltà del-
l'autore di appellarsi al voto segreto della Società, per il
quale si richiedono i due terzi dei suffragii.
i2° I lavori di estranei sono presentati alla Presidenza,
la quale, alla sua volta, li trasmette al Comitato per le
pubblicazioni per il giudizio intorno ad essi, e ne riferisce
quindi alla Società.
130 La Presidenza curerà la pubblicazione dei lavori
approvati per la stampa secondo l'ordine dell'approvazione
ed a misura che vi sono fondi disponibili.
140 Gli Atti della Società contengono i lavori appro-
vati per la stampa e brevi sunti delle adunanze della Società.
Essa potrà anche, occorrendo, deliberare la pubblicazione
di lavori a parte.
150 Gli autori potranno avere, a proprie spese, estratti
dei loro lavori, avvertendone la Presidenza. Se il numero
degli esemplari degli estratti supera i cento, la Presidenza
deve interrogare la Società.
i6° I Socii effettivi versano ogni anno, entro il primo
trimestre, la quota di lire venti, e ricevono gratuitamente
le pubblicazioni della Società.
Il Socio effettivo, che per due anni consecutivi non
abbia versato la sua quota, s'intende aver rinunciato a far
parte della Società.
170 Ai Socii benemeriti e corrispondenti sono con-
cesse le pubblicazioni della Società con lo sconto del qua-
ranta per cento.
ii° I lavori dei Socii effettivi e corrispondenti, che
i loro autori desiderano pubblicare, devono essere comu-
nicati con informazione sommaria in una delle adunanze
non amministrative. Essi saranno quindi trasmessi al Co-
mitato per le pubblicazioni, il quale, dopo esame, giudicherà
sull'opportunità della loro pubblicazione.
Qualora il giudizio fosse negativo sarà in facoltà del-
l'autore di appellarsi al voto segreto della Società, per il
quale si richiedono i due terzi dei suffragii.
i2° I lavori di estranei sono presentati alla Presidenza,
la quale, alla sua volta, li trasmette al Comitato per le
pubblicazioni per il giudizio intorno ad essi, e ne riferisce
quindi alla Società.
130 La Presidenza curerà la pubblicazione dei lavori
approvati per la stampa secondo l'ordine dell'approvazione
ed a misura che vi sono fondi disponibili.
140 Gli Atti della Società contengono i lavori appro-
vati per la stampa e brevi sunti delle adunanze della Società.
Essa potrà anche, occorrendo, deliberare la pubblicazione
di lavori a parte.
150 Gli autori potranno avere, a proprie spese, estratti
dei loro lavori, avvertendone la Presidenza. Se il numero
degli esemplari degli estratti supera i cento, la Presidenza
deve interrogare la Società.
i6° I Socii effettivi versano ogni anno, entro il primo
trimestre, la quota di lire venti, e ricevono gratuitamente
le pubblicazioni della Società.
Il Socio effettivo, che per due anni consecutivi non
abbia versato la sua quota, s'intende aver rinunciato a far
parte della Società.
170 Ai Socii benemeriti e corrispondenti sono con-
cesse le pubblicazioni della Società con lo sconto del qua-
ranta per cento.