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Del pr aep o situs de via Flaminia
appaltatori dei lavori viarum sternendarum {}), talché divenne
inutile l'ufficio dei curatores.
I curatores viarum erano personaggi di ordine senatorio, pre-
tori i ed anche consolari. Nelle mutazioni gerarchiche fatte da
Diocleziano e da Costantino le antiche nobili magistrature non
discesero di grado; ma le procurazioni e prefetture di grado
equestre o d'ordine libertino furono mutate in praepositwae e
più tardi anche in tribunati col titolo del clarissimato (2). Or
bene i praefecti vehìculorum, tanto sovente ricordati nelle an-
tiche epigrafi fino a Diocleziano ed a Costantino (3), e la loro
procuratio scompaiono nel secolo quarto : l'ultima menzione di
cotesti praefecti mi sembra quella, che è segnata in una legge
dell' a. 326 (4). Quando scompaiono i praefecti vehiculorum,
appaiono i praepositi cursus pubiici nominati nelle leggi dei
secoli quarto e quinto (5), e da Simmaco appellati praepositi
cursuales (6). Tale è evidentemente il praepositus de via Fla-
minia. La quale via, attesa la sua grande importanza nell'am-
ministrazione delle poste e nelle spedizioni militari, più volte
è espressamente nominata in lapidi greche e latine e nella storia,
come avente il suo proprio praefeclus vehiculorum civile o mi-
litare (7).
Sorge però una gravissima difficoltà contro la sostituzione o
successione del praepositus (cursualis) viae Flaminiae al praefe-
ctus vehiculorum della medesima via. Il Gotofredo e tutti sulle
(1) V. Tacito, Ann. Ili, 31; G. I. L, VI, 8468, 8469; Lanciarli nelle
Notizie degli scavi ecc. del Fiorelli 1883 p. 457, 458.
(2) V. la mia memoria sopra l'epigrafe d'una fistola aquaria in cotesto
Bull. com. marzo-aprile 1873.
(3) V. Hirschfeld, 1. c. p. 100 e segg.; Mommsen, Rom. Staatsreclit
tom. II 3a ed. p. 1030, 1031; Willems, Le droit public Romain 5a ed. p. 489.
(*) Cod. Theod. Vili, 5, 4.
(5) V. Gothofredi, Paratitlon Uh. Vili, 5 cod. Theod.
(6Ì Epist. II, 46 : cfr. Hudemann, 1. c. p. 64 e segg.
(7) G. I. Gr. 5895; C. I. L. X, 6662; Henzen nel Bull. dellTnst. 1873
p. 92, 93; Dio Cassius LXXVIII, 11, 3.
Del pr aep o situs de via Flaminia
appaltatori dei lavori viarum sternendarum {}), talché divenne
inutile l'ufficio dei curatores.
I curatores viarum erano personaggi di ordine senatorio, pre-
tori i ed anche consolari. Nelle mutazioni gerarchiche fatte da
Diocleziano e da Costantino le antiche nobili magistrature non
discesero di grado; ma le procurazioni e prefetture di grado
equestre o d'ordine libertino furono mutate in praepositwae e
più tardi anche in tribunati col titolo del clarissimato (2). Or
bene i praefecti vehìculorum, tanto sovente ricordati nelle an-
tiche epigrafi fino a Diocleziano ed a Costantino (3), e la loro
procuratio scompaiono nel secolo quarto : l'ultima menzione di
cotesti praefecti mi sembra quella, che è segnata in una legge
dell' a. 326 (4). Quando scompaiono i praefecti vehiculorum,
appaiono i praepositi cursus pubiici nominati nelle leggi dei
secoli quarto e quinto (5), e da Simmaco appellati praepositi
cursuales (6). Tale è evidentemente il praepositus de via Fla-
minia. La quale via, attesa la sua grande importanza nell'am-
ministrazione delle poste e nelle spedizioni militari, più volte
è espressamente nominata in lapidi greche e latine e nella storia,
come avente il suo proprio praefeclus vehiculorum civile o mi-
litare (7).
Sorge però una gravissima difficoltà contro la sostituzione o
successione del praepositus (cursualis) viae Flaminiae al praefe-
ctus vehiculorum della medesima via. Il Gotofredo e tutti sulle
(1) V. Tacito, Ann. Ili, 31; G. I. L, VI, 8468, 8469; Lanciarli nelle
Notizie degli scavi ecc. del Fiorelli 1883 p. 457, 458.
(2) V. la mia memoria sopra l'epigrafe d'una fistola aquaria in cotesto
Bull. com. marzo-aprile 1873.
(3) V. Hirschfeld, 1. c. p. 100 e segg.; Mommsen, Rom. Staatsreclit
tom. II 3a ed. p. 1030, 1031; Willems, Le droit public Romain 5a ed. p. 489.
(*) Cod. Theod. Vili, 5, 4.
(5) V. Gothofredi, Paratitlon Uh. Vili, 5 cod. Theod.
(6Ì Epist. II, 46 : cfr. Hudemann, 1. c. p. 64 e segg.
(7) G. I. Gr. 5895; C. I. L. X, 6662; Henzen nel Bull. dellTnst. 1873
p. 92, 93; Dio Cassius LXXVIII, 11, 3.